Sentenza del 07/11/2019 n. 8341 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 274/2019 - RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Iscrizione a ruolo ex art. 36 bis del DPR 600/1973 - Omessa motivazione riferita al calcolo degli interessi - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella emessa a seguito di controllo ex art. 36-bis, lamentando, per quanto rilevante, l'inesistenza della notificazione effettuata tramite PEC con file in formato PDF anziché P7M e l'illegittimità o insufficiente motivazione dell'indicazione degli interessi, in quanto conglobati nella sorte capitale senza un calcolo dettagliato.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato l'appello del contribuente. Ha ritenuto valida la notificazione tramite PEC anche mediante file PDF, non essendo necessaria l'estensione P7M, soprattutto perché lo scopo della notificazione è stato raggiunto mediante la tempestiva impugnazione della cartella. Ha inoltre ritenuto sufficientemente motivata la quantificazione degli interessi: per le somme liquidate ex art. 36-bis, è sufficiente il richiamo alla dichiarazione da cui deriva il debito e al relativo periodo d'imposta, poiché il criterio di calcolo è predeterminato dalla legge e consiste in una mera operazione matematica. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 240,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e la conseguente liquidazione delle imposte dovute, degli interessi e delle somme aggiuntive.
D.P.R. n. 602/1973, art. 36-bis
La cartella derivante dal controllo automatizzato può essere motivata, con riferimento agli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione e al periodo d'imposta, quando il calcolo è predeterminato dalla legge.
Cass. civ., sez. VI, ord. 5 marzo 2019, n. 6417
La notificazione di un atto della riscossione tramite PEC è valida anche se il documento allegato è in formato PDF anziché P7M.
Cass. civ., sez. tributaria, ord. 27 marzo 2019, n. 8508
Nelle cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato, la motivazione degli interessi è sufficiente se consente di collegarli alla dichiarazione e al periodo di competenza, essendo il calcolo stabilito dalla legge.
Cass. civ., n. 20947/2018
Eventuali irregolarità relative alle specifiche tecniche della notificazione non determinano necessariamente l'invalidità dell'atto se la notificazione ha comunque raggiunto il proprio scopo, ad esempio mediante la tempestiva impugnazione.
Massime di principio
- Una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere ritenuta adeguatamente motivata quanto agli interessi anche senza un prospetto analitico, se indica la dichiarazione e il periodo d'imposta e il calcolo è regolato direttamente dalla legge.
- La notificazione via PEC non è necessariamente invalida solo perché il file allegato è in formato PDF anziché P7M; occorre valutare se il destinatario abbia potuto conoscere l'atto e difendersi.
- Le irregolarità formali della notificazione possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo, in particolare quando il contribuente impugna tempestivamente la cartella dimostrando di averne avuto conoscenza.
- Per contestare efficacemente gli interessi non è sufficiente lamentare genericamente che siano stati conglobati nella sorte capitale: è necessario indicare errori concreti nel periodo considerato, nell'aliquota applicata o nella base di calcolo.
- In caso di rigetto dell'impugnazione, il contribuente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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