Cassazione Penale, Sentenza n. 28886/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a ottenere la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 29/04/2014. Si deduceva che, pur essendo la pena complessiva di secondo grado inferiore a quella di primo grado, i giudici di appello avevano adottato una pena base piu' elevata per il reato principale, violando il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.). La difesa sosteneva che tale violazione integrasse illegality della pena, rilevabile in sede esecutiva (anche alla luce di orientamenti di legittimità e della giurisprudenza convenzionale), e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di rigetto del Tribunale per i minorenni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente qualificato il profilo riscontrato come illegittimità della pena e non come pena illegale. La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui pena "illegale" è solo quella non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti edittali per genere, specie o quantità; gli errori di quantificazione o di applicazione di criteri commisurativi, o altresi' la violazione del divieto di reformatio in peius che non determina un superamento dei limiti edittali, costituiscono irregolarita' rilevabili con i mezzi di impugnazione nel giudizio di cognizione, e non in sede esecutiva. Nel caso concreto la pena definitiva rimaneva entro i limiti edittali e pertanto l'errore rilevato era di natura illegittima e non illegale, non giustificando l'intervento del giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
comma 3 evocato nel testo
Disciplina il divieto di reformatio in peius nell'appello proposto dal solo imputato; la sua violazione può determinare un vizio processuale/di legittimità ma non necessariamente la "illegalità" della pena a meno che non produca una sanzione estranea alla cornice edittale (genere, specie o quantità)
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto ai mezzi di impugnazione e alla motivazione; il ricorrente lamentava vizio di motivazione in relazione a questo articolo
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella denuncia di vizio di motivazione e nella tutela del giusto processo
art. 111 Cost.
Rilevanza costituzionale dei principi del giusto processo evocati a sostegno della censura
art. 7 CEDU
Principio di legalità della pena invocato dalla difesa; la Corte ricorda che la tutela convenzionale conferma il principio che una pena non prevista dalla legge non puo' essere eseguita
art. 669, 670 comma 3, 671, 672, 673 cod. proc. pen.
Esempi di ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione puo' approfondire questioni incidenti sulla condanna o sulla pena in sede esecutiva; confermano i limiti e le eccezioni all'impossibilita' di riesaminare questioni gia' decise in giudizio di cognizione
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Rilevabilità d'ufficio del giudicato interno in sede di impugnazione; richiamato per distinguere i casi in cui la Corte di cassazione puo' intervenire d'ufficio
art. 627 comma 2 e art. 649 comma 2 cod. proc. pen.
Richiami normativi utilizzati nella disamina del giudicato e della rilevabilità d'ufficio dei motivi relativi alla pena
art. 648 cod. proc. pen.
Principio di intangibilità del giudicato: la sentenza irrevocabile non puo' essere normalmente travalicata se non per le eccezioni previste dalla giurisprudenza in presenza di pena illegale
art. 1 cod. pen.; artt. 25 e 27 Cost.
Principi costituzionali della legalita' della pena e tutela della liberta' personale che giustificano l'intervento ove la pena sia effettivamente illegale
Massime di principio
- Distinguere sempre tra pena 'illegittima' (errore nella commisurazione o nell'applicazione dei criteri previste dalla legge) e pena 'illegale' (pena non prevista dall'ordinamento o che eccede i limiti edittali per genere, specie o quantità). Solo la seconda legittima, di regola, l'intervento del giudice dell'esecuzione.
- La violazione del divieto di reformatio in peius non determina automaticamente l'illegalità della pena: occorre verificare se la violazione abbia fatto sì che la pena concreta ecceda la cornice edittale; in assenza di cio', si tratta di illegittimità rimediabile con i normali mezzi di impugnazione nel giudizio di cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione puo' intervenire d'ufficio o su istanza solo quando emerga una causa di illegality della pena (es. norma penale applicata illegittima o pena superiore ai limiti di legge), non per ricalcolare discrezionalmente la dosimetria entro i limiti edittali.
- Per massimizzare la possibilita' di ottenere rimedi, le censure sulla quantificazione della pena e sulla violazione di regole processuali che incidono sulla quantificazione vanno sollevate tempestivamente nel giudizio di cognizione e, se necessario, in Cassazione; l'assenza di deduzioni specifiche in tale sede puo' precludere l'azione in sede esecutiva.
- Se si ritiene che una violazione processuale (es. reformatio in peius) abbia inciso sul regime edittale della pena, documentare e dimostrare esplicitamente che la sanzione concreta e' fuori dai limiti di legge (genere, specie o quantità): solo in tal caso il giudice dell'esecuzione potra' intervenire per ripristinare la legalità della pena.
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