Cassazione Penale, Sentenza n. 9821/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale denunciava omessa e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Antonio Iovine, Dario De Simone e Salvatore Venosa). Sosteneva che la Corte di merito aveva indebitamente limitato i riscontri a un mero 'sopralluogo' presso il Consorzio agrario messo a disposizione dall'imputato, escludendo il nesso causale e psichico tra quella condotta e l'agguato mortale, mentre dalle dichiarazioni ricorrerebbe una piena e consapevole disponibilità del locale come base logistica (per tempi più lunghi) e compiti attivi del resistente (anche come 'specchiettista' e partecipante a riunioni del clan). Denunciava altresì omissione di valutazione delle dichiarazioni di Venosa. Chiedeva annullamento per violazione di legge e travisamento probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo mira a una rivalutazione del materiale probatorio (competenza esclusiva del giudice di merito) e non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre il ricorso è risultato carente di autosufficienza: non è stata allegata o integralmente trascritta la parte di verbale ritenuta travisata (in particolare le dichiarazioni di Venosa), né è stata dimostrata in modo specifico e inequivoco la portata decisiva dell'elemento di prova asseritamente travisato. Per questi motivi (e per l'assenza di manifesto vizio logico nella motivazione impugnata) la Cassazione ha rigettato il ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Corte di cassazione alla verifica della esposizione di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell'assenza di manifesta illogicità e dell'adeguatezza della motivazione; esclude la rinnovazione del giudizio di merito e la libera rivalutazione degli elementi di fatto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per la sintesi del motivo nel ricorso in cassazione; utilizzata per indicare che il ricorso era affidato a un unico motivo sintetizzato.
artt. 581, comma 1, lett. d) e 591 cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591 c.p.p.
Rilevano le regole di autosufficienza del gravame e l'onere dell'impugnante di indicare e, se necessario, allegare gli atti del processo che si assume travisati, per evitare che la Corte sia costretta a una lettura integrale degli atti.
art. 165-bis, comma 2, D.Lgs. 271/1989
art. 165-bis, co. 2, D.Lgs. 271/1989
Anche dopo l'introduzione della norma resta in capo al ricorrente l'onere di indicare puntualmente gli atti che si assumono travisati; la modifica procedurale non sopprime il principio di autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare i fatti: i ricorsi che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili se non dimostrano un manifesto vizio di motivazione o travisamento decisivo.
- Per dedurre un travisamento della prova occorre indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti o le trascrizioni ritenuti travisati e spiegare perché l'errore è decisivo e in grado di disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- La semplice divergenza interpretativa o la richiesta di una diversa valutazione delle dichiarazioni di collaboratori non è sufficiente: va provata la contraddittorietà o l'omissione materiale della valutazione nel giudizio di merito.
- La mancata allegazione o trascrizione delle dichiarazioni contestate comporta il difetto di autosufficienza del ricorso e può portare a inammissibilità per genericità.
- Quando si contesta omissione o insufficienza motivazionale, bisogna puntare a dimostrare l'effettiva omissione nella sentenza impugnata (citando passi precisi) e non limitarsi a richiamare massivamente tutto il materiale probatorio.
- Valutare l'interesse all'impugnazione: se, per effetto di prescrizione o di altri effetti giuridici, un'eventuale riforma non potrà mutare il risultato sostanziale, l'impugnante può essere privo dell'interesse richiesto a proporre ricorso.
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