Cassazione Penale, Sentenza n. 3445/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della "F. & C. Alimentari s.r.l." (fallita il 10/08/2012). Le censure principali sono: 1) richiesta di riqualificazione del reato da bancarotta fraudolenta patrimoniale a bancarotta semplice patrimoniale; 2) contestazione della sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale, ovvero che la tenuta delle scritture non fosse diretta a pregiudicare i creditori; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., nonché errata valutazione degli elementi post-delitto e personali (condotta processuale, comportamento successivo, condizioni di vita e precedente condanna non grave).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente esaminato e respinto la richiesta di riqualificazione, motivando che le deduzioni della difesa erano generiche e prive di rilievo. Sul secondo e terzo motivo ha confermato che, accertata la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio (anomalie rilevate dal curatore e dal consulente contabile), è sufficiente il dolo generico per la bancarotta documentale; dunque la riqualificazione in bancarotta semplice era infondata. Sul quarto e quinto motivo ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale nel negare le attenuanti: il diniego può essere adeguatamente motivato anche con un riferimento congruo agli elementi decisivi; quanto all'attenuante di cui all'art. 219 l.C., le circostanze addotte dal ricorrente non attengono al danno patrimoniale e sono irrilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte territoriale ha ritenuto che le deduzioni difensive non dimostravano la ricostruzione alternativa dei fatti e quindi ha escluso la riqualificazione in bancarotta semplice
art. 217 legge fallimentare
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta documentale; la Cassazione conferma che, quando la contabilità è tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti, è sufficiente il dolo generico per integrare la fattispecie
art. 219 legge fallimentare
Prevede un'attenuante per il danno patrimoniale di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che le circostanze offerte dal ricorrente non si riferissero al danno patrimoniale e quindi fossero irrilevanti ai fini del riconoscimento dell'attenuante
art. 62-bis cod. pen.
Norma relativa agli effetti della recidiva e delle cause di maggiore o minore gravità; nella vicenda è stata invocata in relazione alle valutazioni sulla pena e sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente il ristretto richiamo motivazionale operato dalla Corte di merito per giustificare il diniego delle attenuanti
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile, con obbligo di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata con determinazione della sanzione pecuniaria in euro 3.000,00
Massime di principio
- Per ottenere la riqualificazione di un reato (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) in sede di impugnazione è necessario fornire deduzioni concrete, specifiche e provate; argomentazioni generiche sono valutate come inidonee.
- Nella bancarotta documentale, la semplice condotta di tenere la contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio può integrare il dolo (anche generico) richiesto dalla fattispecie: non sempre è necessario provare un dolo specifico diretto a arrecare danno.
- Il giudice di merito non è obbligato a un'esposizione analitica su ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che mostri di aver considerato i fatti decisivi; le censure incompatibili con la decisione possono essere ritenute implicitamente assorbite.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato anche su un congruo, non necessariamente dettagliato, riferimento agli elementi decisivi; per l'attenuante collegata al danno patrimoniale è necessario che le circostanze addotte attengano effettivamente al quantum e alla natura del danno.
- In Cassazione i motivi generici, non specifici o che non si confrontano direttamente con la motivazione della sentenza impugnata sono a rischio di inammissibilità; il ricorrente deve specificare i punti di diritto o di fatto su cui si fonda il gravame.
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