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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3445/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della "F. & C. Alimentari s.r.l." (fallita il 10/08/2012). Le censure principali sono: 1) richiesta di riqualificazione del reato da bancarotta fraudolenta patrimoniale a bancarotta semplice patrimoniale; 2) contestazione della sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale, ovvero che la tenuta delle scritture non fosse diretta a pregiudicare i creditori; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., nonché errata valutazione degli elementi post-delitto e personali (condotta processuale, comportamento successivo, condizioni di vita e precedente condanna non grave).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente esaminato e respinto la richiesta di riqualificazione, motivando che le deduzioni della difesa erano generiche e prive di rilievo. Sul secondo e terzo motivo ha confermato che, accertata la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio (anomalie rilevate dal curatore e dal consulente contabile), è sufficiente il dolo generico per la bancarotta documentale; dunque la riqualificazione in bancarotta semplice era infondata. Sul quarto e quinto motivo ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale nel negare le attenuanti: il diniego può essere adeguatamente motivato anche con un riferimento congruo agli elementi decisivi; quanto all'attenuante di cui all'art. 219 l.C., le circostanze addotte dal ricorrente non attengono al danno patrimoniale e sono irrilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte territoriale ha ritenuto che le deduzioni difensive non dimostravano la ricostruzione alternativa dei fatti e quindi ha escluso la riqualificazione in bancarotta semplice

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma relativa alla bancarotta fraudolenta documentale; la Cassazione conferma che, quando la contabilità è tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti, è sufficiente il dolo generico per integrare la fattispecie

  • art. 219 legge fallimentare

    Prevede un'attenuante per il danno patrimoniale di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che le circostanze offerte dal ricorrente non si riferissero al danno patrimoniale e quindi fossero irrilevanti ai fini del riconoscimento dell'attenuante

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa agli effetti della recidiva e delle cause di maggiore o minore gravità; nella vicenda è stata invocata in relazione alle valutazioni sulla pena e sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente il ristretto richiamo motivazionale operato dalla Corte di merito per giustificare il diniego delle attenuanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile, con obbligo di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata con determinazione della sanzione pecuniaria in euro 3.000,00

Massime di principio

  • Per ottenere la riqualificazione di un reato (es. da bancarotta fraudolenta a semplice) in sede di impugnazione è necessario fornire deduzioni concrete, specifiche e provate; argomentazioni generiche sono valutate come inidonee.
  • Nella bancarotta documentale, la semplice condotta di tenere la contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio può integrare il dolo (anche generico) richiesto dalla fattispecie: non sempre è necessario provare un dolo specifico diretto a arrecare danno.
  • Il giudice di merito non è obbligato a un'esposizione analitica su ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che mostri di aver considerato i fatti decisivi; le censure incompatibili con la decisione possono essere ritenute implicitamente assorbite.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato anche su un congruo, non necessariamente dettagliato, riferimento agli elementi decisivi; per l'attenuante collegata al danno patrimoniale è necessario che le circostanze addotte attengano effettivamente al quantum e alla natura del danno.
  • In Cassazione i motivi generici, non specifici o che non si confrontano direttamente con la motivazione della sentenza impugnata sono a rischio di inammissibilità; il ricorrente deve specificare i punti di diritto o di fatto su cui si fonda il gravame.

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