Cassazione Penale, Sentenza n. 39542/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Appello per cassazione impugnava la sentenza per vari vizi: (I) carenza dell'accertamento tecnico riguardo alla determinazione del principio attivo (si contestava che il valore accertato di gr. 1.580 fosse soltanto di circa 80 grammi superiore alla soglia minima per l'aggravante dell'ingente quantità); (II) vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 per mancata indicazione di elementi concreti che giustificassero il più marcato disvalore; (III) vizio di motivazione sul giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e l'aggravante ex art. 80; (IV) mancata motivazione circa l'applicazione della libertà vigilata, del ritiro della patente e del divieto di espatrio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte principale: ha confermato la condanna per detenzione e trasporto di cocaina e il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, ritenendo infondati i primi tre motivi (tra cui la rilevanza della scelta del rito abbreviato e la sufficienza della motivazione sulla gravità, quantità, purezza e numero di dosi). Ha invece accolto parzialmente il quarto motivo: ha rilevato assoluta carenza di motivazione quanto all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e della pena accessoria del divieto di espatrio, annullando la sentenza limitatamente a tali misure e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quei punti. Ha ritenuto invece legittimo il ritiro della patente, che era giustificato dal fatto che l'imputato aveva commesso il fatto a bordo di un motociclo.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma di riferimento per il reato di illecita detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti; la condanna del ricorrente è stata confermata in relazione a questa fattispecie.
d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2
Prevede la circostanza aggravante dell'"ingente quantità". La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in base alla quantità totale, al grado di purezza e al numero elevatissimo di dosi ricavabili; ha inoltre accettato la valutazione dei giudici del merito circa la prova e la motivazione.
codice penale, art. 59, comma secondo
Stabilisce che, ai fini della responsabilità per una circostanza aggravante, è sufficiente provare che l'agente l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. La Corte ha richiamato questo principio per giustificare il riconoscimento dell'aggravante anche quando il soggetto non l'avesse consapevolmente voluta.
codice penale, art. 62-bis
Riguarda le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che, pur potendo essere equivalenti rispetto all'aggravante, le attenuanti non prevalessero per la particolare gravità del fatto (quantitativo e caratteristiche della droga), decisione adeguatamente motivata dai giudici del merito.
d.P.R. 309/1990, artt. 74, 79, 82
Norme correlate alle misure accessorie e alle fattispecie di stupefacenti menzionate. La Corte ha osservato che il ritiro della patente può essere applicato come misura disincentivante anche se non sempre è necessario che il veicolo sia stato utilizzato per il reato; nel caso specifico il ritiro è stato giustificato dal fatto che l'imputato era su un motociclo.
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato comporta l'accettazione, da parte dell'imputato, degli atti di indagine e dei relativi accertamenti tecnici: ne deriva una minore possibilità di ottenere attività istruttoria integrativa in sede di merito e di sindacato in Cassazione.
- Per l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità è decisiva la valutazione complessiva di quantità, grado di purezza e numero di dosi ricavabili; la prova della circostanza aggravante richiede la colpevolezza rispetto a quella circostanza, che può essere anche colposa (art. 59 c.p.).
- La motivazione del giudice deve esplicitare elementi concreti che giustifichino la prevalenza dell'aggravante sulle attenuanti: quando il fatto presenta particolare gravità (es. elevate quantità e pericolo per la salute pubblica), le attenuanti generiche possono essere considerate non prevalenti.
- Le misure accessorie e le misure di sicurezza (libertà vigilata, divieto di espatrio) richiedono una specifica e chiara motivazione; l'omissione della motivazione su tali punti può comportare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- Le valutazioni di merito operate da Corte d'Appello sono in linea di massima insindacabili in Cassazione quando adeguatamente motivate; la Suprema Corte interviene soprattutto per vizi di motivazione, incoerenze logiche o mancata applicazione di principi di diritto.
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