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Sentenza

Sentenza n. 7857/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - della Determinazione della Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna (d'ora in avanti R.A.S.) n. 1356, prot. uscita 26987 del 28.11.2022 e del relativo “allegato A”, recante “Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore” nella parte in cui fissa e attribuisce alla odierna ricorrente Gamed s.r.l. le quote di ripiano (annuali e complessiva); nonché, per quanto possa occorrere, dell'allegato B alla medesima Determinazione D.G. n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 e della relativa nota di comunicazione a cura della medesima D.G. della Sanità della R.A.S. Prot. n. 0027077 del 29.11.2022; - del D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06.07.2022, pubblicato il 15.09.2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del D.M. del Ministero della Salute del 06.10.2022 pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022 (Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018); - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 07.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - del Decreto del Ministero della Salute del 15.06.2012 recante «Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico"(CE) e Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.07.2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se allo stato non conosciuti, finalizzati direttamente o indirettamente a richiedere alla ricorrente di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.

Giustizia amministrativa202303722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionale concernenti il payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale che attribuiva alla ricorrente le quote annuali e complessive di ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna che individuava a suo carico le quote di ripiano relative al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti statali e concertativi presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, le linee guida ministeriali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale, il decreto sui modelli di rilevazione economica e le intese delle Conferenze. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la decisione è intervenuta per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In pendenza del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento della somma ridotta e di non avere quindi più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha conseguentemente dichiarato l'improcedibilità, compensando integralmente le spese tra tutte le parti in ragione dell'andamento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la disciplina di riferimento degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Richiamato quale base dei provvedimenti regionali e quale disciplina applicabile in caso di mancato adempimento al versamento ridotto.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il versamento della quota ridotta prevista dalla norma estingue l'obbligazione della fornitrice per gli anni 2015-2018 e determina, quando la società dichiara di averlo effettuato e di non avere più interesse, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale controversa e il ricorrente dichiara di avere adempiuto alla nuova modalità prevista, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel contenzioso relativo al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione della fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi originariamente richiesti.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata sulla base della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione, quando tale dichiarazione è coerente con l'estinzione dell'obbligazione controversa prevista dalla normativa sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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