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Sentenza

Sentenza n. 284/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione emessa dal Comando Interregionale dell’Italia Centro settentrionale della Guardia di Finanza prot. -OMISSIS-, con la quale veniva disposto “…ART.1 L’Appuntato scelto Q.S. (in servizio) -OMISSIS-, matricola meccanografica “-OMISSIS-”, è sospeso disciplinarmente dall’impiego per la durata di mesi 12 (dodici), a decorrere dal 28 novembre 2024 al 27 novembre 2025”

Giustizia amministrativa202500084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di stato consistente nella sospensione dall'impiego per dodici mesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione disciplinare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui gli era stata inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego per dodici mesi, in relazione a condotte extralavorative connesse a prestazioni di manutenzione presso uno stabilimento balneare e all'appropriazione di somme di denaro. Il primo motivo deduceva la decadenza dal potere disciplinare, la tardività delle contestazioni, la violazione degli artt. 1396, 1397, 1398 e 1393 del codice dell'ordinamento militare, dell'art. 3 l. 241/1990 e delle disposizioni interne in materia disciplinare. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe avuto conoscenza degli atti del procedimento penale già dal 19 ottobre 2023 e avrebbe dovuto avviare senza ritardo il procedimento disciplinare. Il secondo motivo deduceva violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo che i primi tre episodi contestati sarebbero incompatibili con gli orari di servizio e che le riprese video sarebbero inutilizzabili perché effettuate sul luogo di lavoro senza le necessarie autorizzazioni.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha rilevato che il procedimento penale si era concluso con decreto di archiviazione il 3 maggio 2024, mentre la contestazione degli addebiti era stata formulata il 23 luglio 2024 e il procedimento disciplinare era stato concluso entro il 27 novembre 2024. Trattandosi di una sanzione disciplinare di stato, l'Amministrazione poteva attendere la conclusione del procedimento penale nei casi in cui gli accertamenti penali potessero fornire elementi conoscitivi rilevanti per la valutazione disciplinare. Inoltre, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 1392, comma 1, del codice dell'ordinamento militare risultava rispettato, poiché tra il decreto di archiviazione e la contestazione degli addebiti erano trascorsi meno di 90 giorni. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della giustificazione della sanzione, la scrittura privata del 4 marzo 2024, con cui il ricorrente aveva concordato la restituzione di complessivi 7.320 euro ai fini della remissione della querela, nonché il quarto episodio documentato dal filmato. La registrazione, acquisita nel procedimento penale, era liberamente valutabile in sede disciplinare e non era inutilizzabile per violazione della tutela della dignità del lavoratore, poiché l'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento balneare era abusiva e in violazione del dovere di esclusività del dipendente pubblico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro complessivi di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1393, comma 1, codice dell'ordinamento militare

    Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale.

    Per le infrazioni punibili con sanzioni disciplinari di stato, è legittimo attendere l'esito del procedimento penale quando gli accertamenti penali possano fornire elementi conoscitivi utili alla valutazione disciplinare.

  • art. 1392, comma 1, codice dell'ordinamento militare

    Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale ... deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili ... ovvero del provvedimento di archiviazione.

    Il termine di 90 giorni decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento penale conclusivo, compreso il provvedimento di archiviazione, e nella fattispecie è stato rispettato.

  • art. 1357 codice dell'ordinamento militare

    Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; ...

    La sospensione disciplinare dall'impiego per dodici mesi rientra tra le sanzioni disciplinari di stato previste dalla norma.

  • art. 4 l. 300/1970

    Le garanzie relative ai controlli a distanza dei lavoratori non impediscono, nel caso deciso, la valutazione disciplinare di riprese acquisite nel procedimento penale, poiché l'attività lavorativa svolta dal militare presso il privato era abusiva.

  • art. 53 d.lgs. 165/2001

    Il divieto di svolgere attività lavorative non autorizzate costituisce, nel caso concreto, parametro del dovere di esclusività violato dal militare.

  • art. 60 d.P.R. 3/1957

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento del dovere di esclusività del dipendente pubblico.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare di stato nei confronti di un militare, l'Amministrazione può promuovere il procedimento al termine del procedimento penale quando l'accertamento penale sia particolarmente complesso o non abbia ancora fornito elementi conoscitivi sufficienti per una compiuta valutazione disciplinare.
  • Per il procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di procedimento penale, il termine di 90 giorni per la contestazione degli addebiti decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento penale irrevocabile conclusivo, compreso il provvedimento di archiviazione.
  • Una scrittura privata con cui l'incolpato riconosce sostanzialmente la sottrazione di somme e ne concorda la restituzione può costituire, unitamente ad altri elementi, base sufficiente per giustificare una sanzione disciplinare.
  • Le riprese video acquisite nel procedimento penale possono essere liberamente valutate in sede disciplinare; nel caso di attività lavorativa abusiva svolta in violazione del dovere di esclusività, la disciplina sui controlli a distanza posta a tutela del lavoratore non ne impedisce l'utilizzazione disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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