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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04018/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per bancarotta documentale semplice e omessa dichiarazione dei redditi, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per due capi: bancarotta documentale semplice, per non avere tenuto le scritture contabili nell'ultimo triennio anteriore al fallimento dichiarato il 23 gennaio 2019, e omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 2016. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato la prova sulla tenuta delle scritture. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, invocando l'art. 131-bis c.p. e, in via argomentativa, la rilevanza della disciplina della tenuità prevista dalla legge fallimentare. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non confrontato con le reali ragioni della decisione impugnata e in larga parte meramente reiterativo delle censure già disattese in appello; ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, e che nel caso concreto la durata triennale dell'omissione, la sua reiterazione nel tempo e il rilevante stato passivo escludevano la tenuità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati come censure di vizio di motivazione e violazione di legge; il primo motivo è stato reputato aspecifico perché non correlato alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per aspecificità, poiché le censure non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a reiterare doglianze già disattese.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non opera automaticamente in assenza di cause ostative: richiede una valutazione discrezionale complessiva delle peculiarità del caso concreto.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della particolare tenuità deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.

  • art. 217 l. fall.

    Per la bancarotta semplice documentale, il coefficiente soggettivo può essere indifferentemente dolo o colpa, essendo sufficiente l'omessa tenuta delle scritture contabili con coscienza e volontà oppure per negligenza.

  • artt. 217-224 l. fall.

    Richiamo normativo alla bancarotta documentale semplice contestata nel caso concreto.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice richiamata per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

  • art. 219 l. fall.

    La difesa ha evocato il criterio di tenuità previsto dalla disciplina fallimentare, ma l'argomento è stato ritenuto non decisivo rispetto al diniego dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti realmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica automaticamente per il solo fatto che manchino cause ostative: il giudice deve compiere una valutazione discrezionale complessiva del caso concreto.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la tenuità del fatto va apprezzata considerando congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
  • Nella bancarotta semplice documentale il profilo soggettivo può essere integrato sia dal dolo sia dalla colpa, essendo sufficiente la mancata tenuta delle scritture contabili con coscienza e volontà o per negligenza.
  • Una condotta omissiva protratta per lungo tempo e ripetuta, specie se collegata a un dissesto di rilevante entità, può escludere la particolare tenuità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceOmessa dichiarazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati fallimentariReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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