Cassazione Penale, Sentenza n. 11786/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava un errore nel calcolo della pena operato dalla Corte di appello e non adeguatamente recepito dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione: in particolare si contestava il momento e la modalità di applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442 cod. proc. pen.) rispetto agli aumenti per continuazione (interna ed esterna) e all'operatività del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. in combinato disposto con le norme sul concorso di reati e di pene (artt. 71 e ss. cod. pen.). La difesa sosteneva che la riduzione per il rito abbreviato dovesse essere applicata dopo la determinazione unitaria della pena con l'applicazione delle regole sul concorso di reati e del limite del cumulo materiale (massimo 30 anni), e che la Corte di cassazione aveva invece frainteso le censure, determinando un errato computo della pena.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato per "errore percettivo" della Sesta Sezione della Corte di cassazione nella valutazione del secondo motivo. Ha corretto la decisione impugnata, annullando senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catania limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminando la pena in anni 20 di reclusione. Conseguentemente è stata revocata la condanna al pagamento delle spese processuali precedentemente disposta nei confronti di Giordano Rosario.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
criterio moderatore da applicare quando il cumulo delle pene supera il limite imposto (es.: contenimento della pena entro i 30 anni per la reclusione), riducendo la pena complessiva secondo le modalità previste dalla norma
artt. 71 e ss. cod. pen.
regole sul concorso di reati e di pene e sul cumulo materiale: determinano come si combinano le pene e prevedono limiti al cumulo (es.: massimo di 30 anni per la reclusione)
art. 442 cod. proc. pen.
previsione della diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato; nella giurisprudenza citata si interpreta che tale riduzione abbia natura premiale e debba essere computata dopo la determinazione della pena risultante dall'applicazione delle regole sul concorso di reati e di pene
art. 625-bis cod. proc. pen.
istituto del ricorso "straordinario" finalizzato a correggere errori percettivi ed essenziali nei provvedimenti di legittimità; consente la revisione quando vi è travisamento delle allegazioni determinante per la decisione
Massime di principio
- La riduzione di pena per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) va applicata dopo aver determinato la pena complessiva in base alle norme sul concorso di reati e di pene (artt. 71 e ss. c.p.), compreso l'eventuale intervento del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. quando il cumulo supera il limite previsto (es. 30 anni).
- Non è corretto "sdoppiare" o applicare la diminuzione per il rito a più tappe in modo da ottenere un doppio effetto premiale: la diminuzione è premiale e va calcolata una volta sulla pena già determinata secondo le regole di cumulo e continuazione.
- Se la Corte di legittimità travisa i motivi di ricorso in modo da determinare un errato calcolo della pena, il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. può essere reviviscente per correggere l'errore percettivo ed ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio anche con annullamento senza rinvio.
- In presenza di continuazioni (interne ed esterne) che portino a una pena teorica superiore al limite del cumulo materiale, va prima applicato il criterio moderatore (art. 78 c.p.) per contenere la pena entro il limite, e solo successivamente la diminuzione per il rito abbreviato.
- Quando la determinazione della pena viene corretta in favore dell'imputato, può essere revocata anche la condanna alle spese processuali precedentemente disposta.
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