Cassazione Penale, Sentenza n. 39750/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava, in particolare, la mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione (capo b) perché, in mancanza di prova certa della data di acquisizione dell'assegno ricettato, il momento consumativo doveva essere valutato a favore dell'imputato e ricondotto in prossimità della data del reato presupposto (furto denunciato il 18/10/2011), con conseguente estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. In via subordinata veniva prospettata l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendoli fondati. Ha statuuto che la ricettazione è reato istantaneo e che, in assenza di prova certa della data di acquisizione del bene, il momento consumativo va collocato, in favore dell'imputato, in prossimità della data del reato presupposto. Ne è conseguito che il termine decennale di prescrizione per la ricettazione era già decorso prima della sentenza impugnata (09/10/2023). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato di ricettazione perché estinto per prescrizione. Poiché l'annullamento parziale ha eliminato il vincolo della continuazione, la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la determinazione della pena relativa al reato residuo di truffa. Il terzo motivo (riguardante l'art. 131-bis) è stato assorbito per carenza d'interesse; la Corte ha inoltre ricordato che la declaratoria di estinzione per prescrizione è più favorevole rispetto all'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamate come criteri di impugnazione (motivi di cassazione) relativamente alla correzione di errori di diritto e alla motivazione delle sentenze.
art. 157 c.p.
Norma richiamata in relazione alla prescrizione: la pronuncia sottolinea che, in mancanza di prova certa della data di consumazione, il termine di prescrizione va computato a favore dell'imputato.
art. 648 c.p.
Dispone il reato di ricettazione; nel caso di specie si è fatto riferimento alla natura istantanea del reato e al comma che può riguardare la particolare tenuità (come menzionato in motivazione).
art. 131-bis c.p.
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che tale questione non è stata devoluta in appello con riguardo al reato di truffa e che, comunque, la prescrizione è un esito processuale più favorevole rispetto all'applicazione dell'art. 131-bis.
art. 81 c.p.
Richiamato rispetto al criterio del cumulo giuridico applicato in primo/secondo grado quando i reati erano stati ritenuti in continuazione; l'annullamento della ricettazione scinde il vincolo e impone la rideterminazione della pena per il reato residuo.
art. 624, comma 2, c.p.p.
Richiamato nella parte finale della decisione in relazione all'indicazione nel dispositivo dell'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per il reato residuo (forma sostanziale del dispositivo).
Massime di principio
- La ricettazione è reato istantaneo: si considera consumata nel momento in cui l'agente acquisisce la cosa di provenienza delittuosa.
- In tema di prescrizione l'onere di provare con precisione la data di consumazione grava sull'accusa; in mancanza di prova certa si applica il principio del favor rei e il termine di prescrizione va computato a favore dell'imputato, collocando il momento consumativo nella data più risalente possibile (spesso in prossimità del reato presupposto).
- Se la prescrizione estingue uno dei reati inseriti in un vincolo di continuazione, il rapporto di continuazione viene meno e la pena per i reati residui va rideterminata dal giudice di merito, con conseguente possibile modifica del cumulo giuridico adottato in precedenza.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è considerata più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, e pertanto prevale se applicabile.
- Per preservare la possibilità di ottenere pronunce favorevoli in sede di legittimità, è importante che le doglianze siano proposte specificamente nei motivi di appello relativi a ciascun capo d'imputazione; in assenza di devoluzione la questione potrebbe non essere esaminata in Cassazione.
- Quando la data di acquisizione del bene non è provata, i difensori dovrebbero insistere sulla computazione della prescrizione secondo il criterio del favor rei e richiedere l'accertamento dell'estinzione del reato già in appello per evitare la perdita di questa argomentazione in sede di legittimità.
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