Cassazione Penale, Ordinanza n. 05498/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso censurava, da un lato, la valutazione circa la possibilità dell'imputato di adempiere all'obbligo cauzionale e, dall'altro, il mancato riconoscimento della lieve particolare tenuità del fatto. La Corte qualifica tali doglianze come genericamente assertive, reiterative e di puro fatto, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione le censure che si risolvono in contestazioni genericamente assertive, reiterative o attinenti al mero fatto, quando non confrontano specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sulla concreta possibilità dell'obbligato di adempiere a un obbligo cautelare o sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto devono essere formulate con argomentazioni specifiche e giuridicamente pertinenti; in difetto, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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