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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05498/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso censurava, da un lato, la valutazione circa la possibilità dell'imputato di adempiere all'obbligo cauzionale e, dall'altro, il mancato riconoscimento della lieve particolare tenuità del fatto. La Corte qualifica tali doglianze come genericamente assertive, reiterative e di puro fatto, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione le censure che si risolvono in contestazioni genericamente assertive, reiterative o attinenti al mero fatto, quando non confrontano specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sulla concreta possibilità dell'obbligato di adempiere a un obbligo cautelare o sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto devono essere formulate con argomentazioni specifiche e giuridicamente pertinenti; in difetto, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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