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Sentenza

Sentenza n. 2222/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente euro 1.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2023 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, con la quale era stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di euro 1.000,00, a titolo di bonus Carta del Docente previsto dall’art. 1 della l. n. 107/2015, per il lavoro svolto negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato che la sentenza era passata in giudicato, come attestato il 9 settembre 2025, che era stata notificata all’Amministrazione il 2 dicembre 2023 e che il ricorso in ottemperanza era stato notificato il 14 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del giudice del lavoro, comprensive degli accessori individuati e computati secondo legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, disponendo che il commissario si attivi su istanza del ricorrente qualora il Ministero non adempia entro il termine assegnato. Il commissario dovrà provvedere al pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    La disposizione è richiamata quale fondamento del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicato analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro, esclude un compenso ulteriore per il commissario ad acta dirigente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l’esecuzione di condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Per l’esecuzione in via di ottemperanza di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è proponibile dopo la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a una richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega, e può essere incaricato di adottare ogni misura necessaria al pagamento entro un ulteriore termine stabilito dal giudice.
  • In applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, al dirigente nominato commissario ad acta per l’esecuzione di una condanna pecuniaria non spetta un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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