Cassazione Penale, Ordinanza n. 06125/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle censure e la sostanziale riproposizione di questioni già decise con motivazione ritenuta adeguata dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13 marzo 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente ha riproposto questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito. In particolare, la Corte di appello aveva ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 337 c.p. sulla base della condotta dell'imputato, che, dandosi alla fuga in auto, aveva messo in pericolo i pubblici ufficiali impegnati nel controllo della regolarità della sua guida e li aveva poi anche aggrediti. La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché non confrontato in modo utile con tale motivazione.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama la norma per ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti: la fuga in auto e la successiva aggressione ai pubblici ufficiali che stavano effettuando un controllo hanno integrato la fattispecie contestata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già affrontate e adeguatamente risolte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Ai fini della configurabilità dell'art. 337 c.p., è sufficiente che la condotta di fuga o aggressione sia idonea a mettere in pericolo i pubblici ufficiali impegnati nell'esercizio delle loro funzioni di controllo o di intervento.
- La manifesta infondatezza del ricorso consente la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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