Ordinanza n. 61/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione quinta) n. 02450/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. V, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
La controversia
Le amministrazioni statali e regionali hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia n. 2450/2025 e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. L'impresa appellata si è costituita, ha depositato una memoria e ha proposto ricorso incidentale. Dal testo non risultano specificati i motivi di appello, i motivi del ricorso incidentale né il contenuto puntuale della controversia sostanziale.
La decisione
Il CGARS ha ritenuto che le questioni prospettate sia nell'appello principale sia nel ricorso incidentale necessitassero dell'approfondimento proprio della fase di merito. Ha pertanto accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la fondatezza delle censure né disporre una sospensione sostanziale dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata demandata al Presidente del CGARS la fissazione dell'udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell'ambito della fase cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza pubblica quando le questioni necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte nell'appello e nell'eventuale ricorso incidentale richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza pubblica non equivale, di per sé, alla sospensione sostanziale dell'efficacia della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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