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Ordinanza

Ordinanza n. 61/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione quinta) n. 02450/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. V, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

La controversia

Le amministrazioni statali e regionali hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Sicilia n. 2450/2025 e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. L'impresa appellata si è costituita, ha depositato una memoria e ha proposto ricorso incidentale. Dal testo non risultano specificati i motivi di appello, i motivi del ricorso incidentale né il contenuto puntuale della controversia sostanziale.

La decisione

Il CGARS ha ritenuto che le questioni prospettate sia nell'appello principale sia nel ricorso incidentale necessitassero dell'approfondimento proprio della fase di merito. Ha pertanto accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire la fondatezza delle censure né disporre una sospensione sostanziale dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata demandata al Presidente del CGARS la fissazione dell'udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'ambito della fase cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza pubblica quando le questioni necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte nell'appello e nell'eventuale ricorso incidentale richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza pubblica non equivale, di per sé, alla sospensione sostanziale dell'efficacia della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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