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Sentenza

Sentenza del 30/06/2021 n. 18381 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo nulla e "inesistente" la notificazione dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale per un errore nella data di iscrizione all'AIRE riportata dall'anagrafe comunale. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo che le notifiche erano regolari o, comunque, al più nulle e non inesistenti, e che la notificazione nella ultima residenza italiana era legittima laddove il contribuente non avesse comunicato l'indirizzo estero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale ritenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come "inesistenti" le notificazioni; secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza è limite molto più stringente e va riservata a ipotesi in cui l'atto non è minimamente riconducibile allo schema legale. Nel caso di specie, eventuali errori nella individuazione dell'ultima residenza collegano comunque l'atto alla persona e rientrano nella categoria della nullità. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, perché valuti ora le questioni afferenti alla nullità (compresa la possibile sanatoria ex art. 156 c.p.c.), l'eventuale comunicazione di variazione del domicilio fiscale da parte del contribuente e l'imputabilità dell'errata risultanza dell'anagrafe comunale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione)

    Fondamento formale del gravame in cassazione; la Corte ha utilizzato i motivi ex art. 360 per censurare la qualificazione giuridica data dalla CTR alle notificazioni.

  • art. 44 c.c., comma 1

    Richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla determinazione del domicilio; la Corte non ha deciso nel merito su tale profilo, lo ha lasciato al giudice di rinvio.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e-bis

    Norma che attribuisce al contribuente la facoltà di comunicare l'indirizzo estero per le notificazioni. La Corte ha rilevato che la questione se il contribuente avesse esercitato tale facoltà è rilevante ma da esaminare in sede di rinvio.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 26, 58 e 60

    Norme sul procedimento di riscossione e sulle notificazioni tributarie; la Corte ha osservato che le regole sulle notificazioni tributarie richiamano, in linea generale, quelle del codice di procedura civile e la liceità delle notifiche va valutata come nullità o validità, non inesistenza, salvo casi estremi.

  • L. n. 470/1988, art. 7, lett. b)

    Norma citata nella discussione sulle modalità di notifica in materia tributaria e sulla competenza; il suo esame di merito è rinviato al giudice di rinvio.

  • art. 156 c.p.c.

    Principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo della notificazione: la Corte ha richiamato che la sanatoria è applicabile alle ipotesi di nullità ma non alle ipotesi di inesistenza, per cui il giudice di rinvio dovrà valutare se l'atto, pur viziato, abbia comunque raggiunto lo scopo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3

    Norma procedurale citata nella difesa incidentale circa la possibilità di sanatoria e la rilevanza delle difese di merito; la Corte non si è pronunciata nel merito ma ha rinviato la valutazione.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato in relazione a questioni di attribuzione di responsabilità contrattuale/obblighi informativi; il suo esame concreto è rimandato al giudice di rinvio.

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    Art.156 (sanatoria) e art.160 (nullità) citati come strumenti normativi rilevanti per valutare se vizi di notifica siano sanabili; la Corte ha indicato che il giudice di rinvio dovrà applicarli.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra 'inesistenza' e 'nullità' della notificazione: l'inesistenza è ipotesi estrema e rara, la maggior parte dei vizi costituiscono nullità.
  • La nullità della notificazione può essere sanata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo (art.156 c.p.c.); il giudice deve valutare se il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza e la possibilità di difendersi.
  • Se il contribuente non comunica il domicilio estero (art.60 DPR 600/1973, lett. e-bis), la notificazione nella sua ultima residenza italiana può essere considerata valida salvo prova contraria dell'effettiva adesione dell'amministrazione alla conoscenza del trasferimento.
  • Occorre verificare l'imputabilità dell'errata risultanza degli uffici anagrafici: se l'errore è addebitabile all'amministrazione, può influire sulla validità della notifica; se invece il contribuente ha omesso comunicazioni dovute, la notifica può essere regolare.
  • La notifica effettuata nelle mani di terzi legati alla casa (es. conviventi, familiari) non determina automaticamente inesistenza: l'analisi deve essere caso per caso alla luce delle norme sulle notifiche civili e tributarie.
  • In tutti i casi di contestazione sulla notifica, il giudice deve esaminare se l'atto è riconducibile allo schema legale; se lo è, si tratta di nullità e non di inesistenza, con le conseguenze processuali e di sanatoria conseguenti.

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