Sentenza del 11/12/2015 n. 10024 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Lavoratori autonomi - Autonoma organizzazione - Assenza di dipendenti e beni strumentali - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell'IRAP. L'attività del commercialista, esercitata senza dipendenti o collaboratori e senza beni strumentali idonei a evidenziare un'autonoma organizzazione, non è stata ritenuta soggetta all'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento all'IRAP sostenendo che la propria attività professionale era svolta esclusivamente attraverso le proprie capacità personali, senza dipendenti, collaboratori organizzativi o beni strumentali significativi. Mancava quindi il requisito dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'imposta secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156/2001.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001
inapplicabilità dell'IRAP nei casi di attività professionali svolte in assenza di elementi di organizzazione
L'IRAP non si applica automaticamente a ogni attività professionale, ma richiede la presenza di un'autonoma organizzazione riferibile al professionista e idonea a potenziarne la capacità produttiva.
Massime di principio
- L'esercizio di una professione mediante il solo lavoro personale, senza dipendenti, collaboratori organizzativi o beni strumentali rilevanti, normalmente non integra il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- La mera titolarità di una partita IVA o l'esercizio di un'attività professionale non sono sufficienti, da soli, a giustificare l'applicazione dell'IRAP.
- La presenza di beni strumentali deve essere valutata in concreto: strumenti minimi e normalmente necessari per svolgere la professione non dimostrano necessariamente un'autonoma organizzazione.
- La presenza di dipendenti, collaboratori o una struttura organizzativa eccedente il minimo indispensabile può invece costituire un indice di autonoma organizzazione e rendere applicabile l'IRAP.
- La valutazione deve concentrarsi sull'effettiva struttura dell'attività e sulla capacità dell'organizzazione di accrescere la produttività del professionista, non soltanto sui dati formali.
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