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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4007/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di euro 500 per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 4007/2024, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’amministrazione al pagamento complessivo di euro 2.000, oltre interessi dal dovuto al saldo. L’amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, consistenti nel passaggio in giudicato del titolo e nell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal giudicato, pari a euro 2.000 oltre interessi. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve considerare obbligatorio il munus e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa e che l’incarico commissariale non dà luogo a compenso aggiuntivo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 552, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto integrati i relativi presupposti in ragione del passaggio in giudicato del titolo e dell’inerzia amministrativa.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell’azione esecutiva.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disciplina, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quanto alla possibilità di nominare un commissario ad acta senza compenso aggiuntivo quando l’incarico è affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente dal TAR.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per porre le spese processuali a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria sono sufficienti, ai fini dell’azione ex art. 114 c.p.a., l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.
  • In presenza di una condanna pecuniaria rimasta ineseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale entro un termine determinato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso aggiuntivo per il commissario dirigente dell’amministrazione può essere applicata analogicamente anche all’ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge Pinto, quando l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta nominato nel processo amministrativo deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoResponsabilità precontrattuale

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