Cassazione Civile, Sentenza n. 17378/2021 del 17/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle sentenze di merito che avevano rigettato l'appello di Stefano Graziani e confermato, in parte, le pronunce di primo grado: in particolare contestazione della mancata declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione dopo l'interruzione dovuta al fallimento di Pecom s.r.l., e contestuale vizio processuale per riassunzione nei confronti della societa' estinta (Tecnofood s.a.s.) anziche' nei confronti dei soci; dedotte inoltre violazioni di norme probatorie e di diritto civile in ordine alla responsabilità e al risarcimento dei danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e ritenuto fondati i motivi relativi alla estinzione del processo di primo grado per mancata riassunzione nei confronti delle 'giuste parti' dopo la cancellazione e conseguente estinzione della Tecnofood. Ha rilevato che la Corte d'appello ha dato valore apodittico al provvedimento di 'cancellazione della cancellazione' senza verificare la concreta prosecuzione dell'attivita' societaria e ha omesso di dichiarare l'estinzione del processo quando la riassunzione era dovuta nei confronti dei soci. Per tali ragioni ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci interessati e la rimessione della causa al giudice d'appello per un nuovo esame, previa regolare integrazione delle parti; ha altresi' esaminato questioni secondarie sulla validita' delle notifiche telematiche e sul valore della costituzione in giudizio come sanatoria di vizi conoscitivi.
Norme richiamate
Codice di procedura civile - art. 299
Regola l'interruzione del processo per eventi che riguardano la parte; la Corte ha richiamato l'obbligo di riassunzione del processo nei confronti delle persone effettivamente legittimate quando sia intervenuta l'estinzione della societa' parte.
Codice di procedura civile - art. 300
Disciplina gli effetti della morte o perdita di capacita' della parte; la Corte distingue i casi di estinzione societaria che richiedono riassunzione nei confronti dei soci.
Codice di procedura civile - art. 303
Fissa il termine per la riassunzione dopo l'interruzione; qui la mancata riassunzione nei termini ha determinato l'estinzione del processo rispetto alla societa' cancellata.
Codice di procedura civile - art. 110
Consente la prosecuzione o la riassunzione del processo nei confronti dei successori o dei soci; la Corte ha ritenuto che la riassunzione doveva essere fatta nei confronti dei soci della Tecnofood estinta.
Codice civile - art. 2191
La cancellazione dal Registro delle Imprese ha efficacia dichiarativa e, dopo la riforma, puo' determinare l'estinzione della societa' di persone; la Corte ha applicato il principio secondo cui la cancellazione estingue la societa' e ne priva la capacita' di stare in giudizio salvo prova contraria della continuazione dell'attivita'.
Legge 15 marzo 1994, n. 53 - art. 3-bis
Richiamata in relazione alla validita' delle notifiche telematiche e alla conformita' degli atti scansionati e allegati in formato PDF; la Corte ha ritenuto ammissibile la notifica telematica del ricorso corredata di procura digitalizzata e attestazione di conformita'.
Decreto-legge 24 novembre 2012, n. 179 (art. 16-septies / art. 16-undecies) e Corte costituzionale, sentenza n. 75/2019
Il Giudice costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' della disposizione che posticipava l'efficacia della notifica telematica quando la ricevuta veniva generata dopo le ore 21 e entro le 24; la Corte di cassazione lo ha richiamato per valutare la tempestivita' delle notifiche PEC.
Legge fallimentare - art. 10 (fictio iuris)
Citato come eccezione alla mancanza di capacita' di stare in giudizio della societa' estinta; la Corte ha precisato che tale fictio e' l'unica ipotesi in cui la societa' estinta puo' essere considerata parte.
Codice di procedura civile - artt. 331 e 383
Richiamati in relazione all'integrazione del contraddittorio e alla rimessione al giudice d'appello per un nuovo esame dopo la declaratoria di nullita'/vizio del procedimento di secondo grado.
Massime di principio
- La cancellazione della societa' dal Registro delle Imprese puo' determinare l'estinzione della societa' di persone e priva la societa' della capacita' di stare in giudizio: se l'estinzione interviene durante il processo occorre riassumere il procedimento nei confronti dei soci o successori nei termini di legge, altrimenti il processo deve essere dichiarato estinto.
- La mera successiva 'cancellazione della cancellazione' registrata con decreto del Registro delle Imprese non vale, senza adeguata istruttoria, a ricostituire retroattivamente la capacita' processuale: il giudice deve accertare la concreta prosecuzione dell'attivita' societaria per superare la presunzione di estinzione.
- La notifica telematica e la costituzione in giudizio digitalizzata sono ammissibili se conformi alla normativa (procura allegata, attestazione di conformita'); tuttavia vizi essenziali di notifica connessi all'estinzione della parte non sono sempre sanabili dalla mera costituzione dell'intimato.
- Se dopo un'interruzione non viene tempestivamente riassunto il processo nei confronti delle persone legittimate, la notificazione effettuata verso soggetti che non hanno piu' capacita' processuale puo' essere priva di efficacia e determinare l'estinzione del procedimento.
- In presenza di omissioni del contraddittorio necessarie per la decisione, la cassazione ordina l'integrazione delle parti e la rimessione del giudizio al giudice d'appello per un nuovo esame, anziche' confermare la statuizione di merito che ha deciso senza le parti necessarie.
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