Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1015/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza n. 334/2022 del 21.03.2025, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di somme per bonus Carta del Docente, retribuzione professionale e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 3.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente, di euro 1.496,65 a titolo di retribuzione professionale, oltre accessori, nonché di euro 1.314,00 per spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato che la sentenza era passata in giudicato, come attestato il 3 settembre 2025, che era stata notificata all'amministrazione il 24 marzo 2025 e che il ricorso in ottemperanza era stato notificato il 16 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani mediante il pagamento delle somme dovute, con gli accessori determinati secondo legge, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza di parte, se l'amministrazione non adempirà nel termine assegnato, e provvedere entro l'ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario non avrà diritto a compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato a rimborsare al docente euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario; le spese sono state compensate nei confronti del difensore, che si è difeso in proprio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso in ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il riferimento normativo per il bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È richiamato quale espressione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, l'amministrazione non vi ha dato integrale esecuzione e sono stati rispettati gli adempimenti preliminari richiesti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Ai fini della proponibilità dell'azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione, deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'origine un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza di parte successiva all'inutile scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta incaricato di dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme di denaro può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega, e può essere escluso da un compenso ulteriore quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.