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Sentenza

Sentenza n. 918/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della delibera del Consiglio comunale n. DC/2024/00057 del 30.07.2024, pubblicata il 7.08.2024 e resa esecutiva il 17.08.2024, avente ad oggetto “locazioni turistiche brevi. Variante alle NTA del Piano Operativo | Adozione”, con la quale il Comune di Firenze ha adottato la modifica degli artt. 19 e 64 delle norme tecniche di attuazione del piano operativo; - dei suddetti artt. 19 e 65 delle norme tecniche di attuazione del piano operativo, nella parte in cui, per effetto della delibera impugnata, vedono modificato il loro contenuto in senso pregiudizievole per i proprietari di casa, laddove è fatto divieto di utilizzo degli immobili posti all’interno del centro storico di Firenze per locazioni turistiche di breve durata; - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, esecutivo, attuativo o comunque connesso rispetto agli atti impugnati, con riserva di motivi aggiunti, anche per quanto non conosciuto; - nonché per il risarcimento e/o l’indennizzo di ogni danno materiale e immateriale derivante dall’esecuzione degli atti impugnati, subito e subendo; e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.06.2025 - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Firenze DC/2025/00019, pubblicata il 10.04.2025, avente ad oggetto “locazioni turistiche brevi. Variante alle NTA del Piano Operativo | Approvazione”, con la quale è stata approvata una nuova versione delle norme tecniche di attuazione del piano operativo, rispetto a quella precedentemente impugnata, in relazione alla disciplina delle locazioni turistiche brevi; - della deliberazione del medesimo Consiglio comunale DC/2025/00020, pubblicata il 9.04.2025, avente ad oggetto “Piano Strutturale e Piano Operativo. Conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico [PIT-PPR] | Approvazione”, con la quale è stata recepita nel piano operativo la suddetta variante n. DC/2025/00019 relativa alle locazioni turistiche brevi; - della deliberazione del Consiglio comunale n. DC/2025/00027, pubblicata il 16.05.2025, avente ad oggetto “regolamento per le locazioni turistiche brevi” ed il regolamento con essa adottato, con il quale il Comune di Firenze, in attuazione della legge regionale n. 61 del 31 dicembre 2024 adottata nelle more del giudizio, ha introdotto nuovi limiti allo svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche; - per quanto occorrer possa, di ogni altro atto preparatorio, presupposto, esecutivo, attuativo o comunque connesso rispetto agli atti impugnati, con riserva di motivi aggiunti per quanto non conosciuto;

Giustizia amministrativa202401631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere comunali di adozione e approvazione della variante alle norme tecniche di attuazione del piano operativo, di conformazione degli strumenti urbanistici al PIT-PPR e di approvazione del regolamento sulle locazioni turistiche brevi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disciplina comunale che introduceva l'uso urbanistico della residenza temporanea e vietava il nuovo insediamento di locazioni turistiche brevi nel nucleo storico di Firenze, nonché il successivo regolamento comunale che limitava il numero delle attività autorizzabili e imponeva requisiti strutturali e dimensionali. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 431/1998 e della riserva statale in materia di ordinamento civile; la violazione dell'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001; l'irragionevolezza e illogicità delle scelte urbanistiche; la violazione dei principi di concorrenza e degli artt. 3 e 41 Cost.; nonché, con i motivi aggiunti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di motivazione, sviamento e violazione dell'art. 42 Cost. Il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione dell'associazione, sostenendo che essa non rappresentasse un interesse collettivo omogeneo e che la controversia potesse dividere gli associati in posizioni contrapposte.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità e l'ha accolta, senza esaminare le censure sostanziali contro la disciplina urbanistica e regolamentare. La legittimazione processuale dell'associazione rappresentativa di interessi collettivi richiede che la controversia riguardi direttamente le finalità statutarie, che l'interesse azionato sia comune all'intera categoria rappresentata e che non vi sia conflitto, attuale o potenziale, tra gli associati. Nel caso concreto, lo statuto della confederazione tutela genericamente gli interessi della proprietà edilizia. Tale categoria comprende sia proprietari che destinano gli immobili alle locazioni turistiche brevi sia proprietari che non svolgono attività ricettiva e possono avere interesse a limitarne la diffusione. Anche tra i proprietari che esercitano attività ricettiva sussistono interessi divergenti: quelli operanti fuori dal centro storico possono beneficiare dei limiti imposti ai concorrenti del centro storico, mentre quelli già operanti nel centro storico possono avere interesse al mantenimento dei limiti per contenere l'ingresso di nuovi concorrenti. L'azione mirava quindi a tutelare alcuni associati contro gli interessi di altri, integrando una non consentita sostituzione processuale. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione attiva, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge

    Il divieto di sostituzione processuale impedisce all'associazione di far valere in nome proprio interessi riferibili soltanto ad alcuni associati quando la categoria presenta posizioni confliggenti o disomogenee.

  • art. 1, comma 2, lettera c), legge n. 431/1998

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità alle locazioni turistiche dei vincoli previsti per le locazioni abitative; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001

    Norma invocata in relazione alla classificazione degli usi urbanistici e alla distinzione tra locazione turistica breve e locazione non turistica; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 59 legge regionale Toscana n. 61/2024

    Prevede la definizione delle locazioni turistiche brevi e consente ai Comuni individuati dalla legge regionale di stabilire con regolamento criteri e limiti per il loro esercizio; il TAR richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2025, che ha respinto le questioni di legittimità costituzionale relative a tale articolo.

  • art. 19 legge regionale Toscana n. 65/2014

    Disciplina l'efficacia degli strumenti urbanistici approvati, rilevante nella ricostruzione del procedimento di approvazione della variante; non costituisce la ratio decidendi dell'inammissibilità.

  • art. 21 disciplina del PIT

    Richiamato per la conformazione del piano strutturale e del piano operativo al piano paesaggistico regionale; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Un'associazione rappresentativa di interessi collettivi è legittimata ad agire soltanto quando l'interesse dedotto rientra direttamente nelle finalità statutarie, riguarda l'intera categoria rappresentata ed è omogeneo tra tutti gli associati, senza conflitti attuali o potenziali tra le loro posizioni.
  • L'associazione di categoria è priva di legittimazione quando l'annullamento dell'atto impugnato favorirebbe alcuni associati, ma potrebbe ledere o svantaggiare altri appartenenti alla medesima categoria; in tale ipotesi l'azione si risolve in una non consentita sostituzione processuale.
  • La legittimazione associativa non può essere fondata sulla mera sommatoria degli interessi individuali degli iscritti: occorre una lesione diretta dell'interesse collettivo unitariamente tutelato dall'associazione.
  • La verifica della legittimazione dell'associazione deve considerare concretamente la struttura della categoria interessata e gli effetti dell'atto impugnato, includendo anche i conflitti potenziali tra gruppi di associati collocati in situazioni economiche o territoriali diverse.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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