Cassazione Penale, Sentenza n. 10409/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la decisione era stata adottata ai sensi dell'art. 678, comma 1‑bis c.p.p. e che, ai sensi dell'art. 667, comma 4 c.p.p., tali provvedimenti non sono impugnabili per cassazione. Pertanto il ricorso è stato qualificato come opposizione e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Non è stata pronunciata una decisione di merito sulla riabilitazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Capizzi aveva chiesto la riabilitazione; il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto la domanda con ordinanza del 4 giugno 2021. Avverso tale ordinanza Capizzi ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore.
Norme richiamate
art. 678 c.p.p. (comma 1‑bis)
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata sia stata emessa ai sensi di questa norma, qualificandola come tipo di provvedimento escluso dalla cassazione secondo la disposizione richiamata.
art. 667 c.p.p. (comma 4)
Secondo la Corte, questa disposizione esclude la possibilità di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati in base all'art. 678; di conseguenza il ricorso proposto deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente.
Massime di principio
- Se un provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 678 c.p.p. (comma 1‑bis), non è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., e un ricorso in Cassazione deve essere riqualificato come opposizione.
- La Corte di Cassazione, quando riceve un ricorso manifestamente non devolvibile alla cognizione di cassazione, non decide il merito ma dispone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'impugnazione corretta (es. Tribunale di Sorveglianza).
- In situazioni analoghe il ricorrente o il difensore devono verificare preliminarmente la correttezza del rimedio impugnatorio (cassazione vs opposizione) per evitare inutili decadenze o ritardi procedurali.
- La riqualificazione del mezzo di impugnazione non comporta l'accoglimento della domanda sostanziale: la questione di merito (es. concessione della riabilitazione) sarà valutata dal Tribunale competente nella sede di opposizione.
- È consigliabile, prima di proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, accertare se la norma di riferimento precluda la cassazione e, in caso affermativo, procedere direttamente con l'opposizione avanti al Tribunale di Sorveglianza competente.
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