Cassazione Civile, Ordinanza n. 08832/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Due soggetti avevano agito in giudizio chiedendo la restituzione di somme versate tramite assegni bancari per consentire l'acquisto della casa coniugale destinata alla figlia e al suo coniuge. Il convenuto aveva negato l'esistenza di un mutuo, sostenendo che le somme fossero state elargite per spirito di liberalità, come donazione indiretta o, in subordine, come obbligazione naturale non ripetibile. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provata la natura di prestito soprattutto sulla base della deposizione della figlia dei creditori, escussa come testimone. In appello il convenuto aveva insistito sulla incapacità a deporre di tale teste, deducendo che fosse condebitrice solidale dell'intero importo e che i versamenti da lei eseguiti non escludessero l'interesse giuridico nella lite; aveva inoltre contestato la valutazione delle altre prove e la rilevanza di alcuni fatti ritenuti dal primo giudice. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per prognosi sfavorevole ex art. 348-bis c.p.c. Il ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., articolava cinque motivi: violazione degli artt. 1292, 1311 e 246 c.p.c. per avere ritenuto capace a testimoniare la figlia nonostante la pretesa solidarietà passiva; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere valorizzato come plausibile il ruolo di intermediaria della figlia; violazione dell'art. 116 c.p.c. per la valutazione del pagamento effettuato in corso di causa. Il ricorrente contestava anche la tempestività del ricorso, eccepita dai resistenti, ma la Corte ha ritenuto il termine rispettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso notificato l'ultimo giorno utile mediante PEC, e ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che, nel caso concreto, il pagamento da parte della figlia di una parte del debito complessivo, accettato dai creditori senza riserva di azione per il residuo nei suoi confronti, integrava rinuncia alla solidarietà ex art. 1311, comma 2, n. 1, c.c., con conseguente esclusione dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., poiché l'interesse residuo della teste era solo di mero fatto. Ha inoltre ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di attendibilità della teste e la comparazione delle prove, rilevando che il primo giudice aveva comunque assolto l'onere probatorio del mutuante circa la natura di prestito delle somme. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
ordinanza di inammissibilità dell'appello per difetto di prognosi favorevole
Consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non appaia ragionevole una probabile riforma della decisione impugnata.
art. 348-ter, terzo comma, c.p.c.
Permette il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado quando l'appello sia stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Disciplina la trattazione camerale del ricorso in cassazione con memoria illustrativa.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione del provvedimento impugnabile.
art. 155, quarto comma, c.p.c.
Se la scadenza del termine cade in giorno festivo, essa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
legge n. 53/1994
Consente la notificazione degli atti a mezzo PEC da parte dell'avvocato.
art. 16-septies d.l. n. 179/2012
La disciplina del perfezionamento della notifica telematica oltre le ore 21:00 è letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale e della regola generale di scissione degli effetti della notifica.
art. 1311 c.c.
rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'art. 1311, secondo comma, n. 1, c.c.
L'accettazione, senza riserva, del pagamento di una parte del debito da uno dei condebitori integra rinuncia alla solidarietà verso quel debitore, con conservazione dell'azione solo verso gli altri.
art. 1292 c.c.
La facoltà del creditore di agire contro uno qualsiasi dei condebitori solidali non implica automaticamente rinuncia agli altri, salvo comportamento univoco contrario.
art. 246 c.p.c.
L'incapacità a testimoniare richiede un interesse personale, attuale e concreto, di natura giuridica e non di mero fatto, tale da legittimare la partecipazione al giudizio.
art. 115 c.p.c.
La valutazione della prova e del fatto notorio resta riservata al giudice di merito; la Corte non rilegge il merito probatorio se la motivazione è logicamente svolta.
art. 116 c.p.c.
Il giudice di merito è libero di scegliere le prove ritenute più attendibili e di fondare su di esse il proprio convincimento, secondo apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione se motivati.
art. 100 c.p.c.
Richiamato come parametro per definire l'interesse giuridico richiesto per l'incapacità a testimoniare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1292 c.c.
il creditore agisca ... contro uno qualsiasi dei condebitori solidali
L'azione verso un solo condebitore è scelta consentita dalla solidarietà e non comporta di per sé rinuncia verso gli altri.
art. 1311 c.c.
non avvalersi del credito verso tale condebitrice
La rinuncia può risultare da comportamento concludente univoco del creditore.
Massime di principio
- L'incapacità a testimoniare di un condebitore solidale non discende da un interesse di mero fatto, ma richiede un interesse giuridico, attuale e concreto nel rapporto controverso, assimilabile all'interesse ad agire.
- Quando il creditore accetta senza riserva il pagamento di una parte del credito da uno dei condebitori solidali, il comportamento può integrare rinuncia alla solidarietà verso quel debitore, con conservazione dell'azione solo nei confronti degli altri.
- La rinuncia alla solidarietà può desumersi da comportamenti concludenti univoci del creditore e non richiede necessariamente una dichiarazione espressa o una quietanza formale.
- La facoltà del creditore di agire contro uno solo dei condebitori solidali non implica automaticamente rinuncia agli altri; occorre una chiara manifestazione di volontà incompatibile con la permanenza del vincolo solidale.
- La valutazione dell'attendibilità del testimone e la selezione delle prove ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- In tema di ripetizione di somme qualificate come mutuo, il mutuante che agisca per la restituzione assolve il proprio onere probatorio dimostrando il titolo del versamento e il correlato obbligo restitutorio.
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