Ordinanza n. 47/2026 - Parma, Sezione 1
per l’annullamento - della comunicazione AGEA di prot. n. AGEA.AGA.2024.0027861 del 17 aprile 2024, ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile”, e relativi allegati; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base della comunicazione impugnata, ha iscritto parte ricorrente nel “Registro nazionale dei debiti”, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA relativa al versamento del prelievo esigibile nel regime delle quote latte e atti conseguenti di iscrizione nel Registro nazionale dei debiti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 17 aprile 2024, relativa al versamento del prelievo esigibile nel regime delle quote latte, nonché gli atti connessi, presupposti o conseguenti, inclusi quelli di iscrizione nel Registro nazionale dei debiti. Il TAR, rilevando che non risultava recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito, ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sull’attuale interesse alla prosecuzione del giudizio. In caso di interesse persistente, la ricorrente dovrà aggiornare la situazione della vicenda, comunicando e documentando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalando l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori. La ricorrente dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione di merito e, in caso affermativo, aggiornare e documentare la situazione relativa alla controversia, indicando eventuali sopravvenienze e l’eventuale necessità di istruttoria. Il giudice ha avvertito che la mancata ottemperanza potrà essere valutata quale elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione non definisce il giudizio e non statuisce sulle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori diretti ad accertare la permanenza dell’interesse può costituire elemento decisivo in tal senso.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale della parte può essere valutato dal giudice nell’ambito dell’istruzione e della decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La condotta processuale della parte può essere considerata ai fini della valutazione della permanenza dell’interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando non risultino attività processuali recenti indicative della permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può ordinare alla parte ricorrente di precisare motivatamente l’attualità dell’interesse e di aggiornare la situazione sostanziale e processuale della controversia.
- La mancata ottemperanza a un’ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione può essere valutata, alla luce del comportamento processuale della parte, quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
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