Cassazione Civile, Ordinanza n. 12590/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2011 emesso nei confronti di una socia accomandataria, in relazione a una verifica contabile effettuata presso una s.a.s. della quale la stessa era socia. In primo grado il ricorso della contribuente veniva accolto solo in parte: l'accertamento era confermato quanto al merito, ma le sanzioni venivano escluse sul rilievo che la contribuente non avesse personalmente commesso il fatto presupposto. In appello l'Agenzia delle Entrate sosteneva, da un lato, che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sul vizio di ultrapetizione dedotto come primo motivo di gravame; dall'altro, che vi fosse violazione degli artt. 5 d.lgs. n. 472/1997 e 5 d.P.R. n. 917/1986, poiché, non essendo stata superata la presunzione di imputazione degli utili societari al socio, doveva ritenersi provata anche la volontarietà della condotta e la colpevolezza rilevanti ai fini sanzionatori. La Cassazione, però, rilevava d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per difetto di contraddittorio, essendo la controversia inscindibile e dovendo parteciparvi tutti i soci e la società, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento sui redditi di società di persone.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, individuato nella Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso dell'Agenzia non sono stati esaminati nel merito, perché assorbiti dalla rilevata nullità processuale.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto con il primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale vizio di legittimità prospettato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui, ai fini sanzionatori, la volontarietà e la colpevolezza sarebbero desumibili dalla mancata prova contraria alla presunzione di imputazione degli utili.
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in relazione alla presunzione di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci.
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
La Corte afferma che, nei giudizi relativi ad accertamenti sui redditi di società di persone e soci, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi di questa norma, pena la nullità del giudizio.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei redditi di società di persone e l'automatica imputazione ai soci, la lite è inscindibile e sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando la nullità processuale per difetto di contraddittorio è rilevata in cassazione, la Corte deve cassare la decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado, senza esaminare i motivi di merito.
- L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone comporta che il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati investe inscindibilmente la posizione della società e di tutti i soci.
- Le questioni personali del singolo socio possono evitare l'estensione del litisconsorzio necessario solo se la controversia riguardi effettivamente profili esclusivi di quella posizione individuale.
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