Regolamento (UE) 2016/1710
Regolamento (UE) 2016/1710 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 per recepire nell'ordinamento dell'Unione la decisione (PESC) 2016/1711. L'intervento sospende, con riferimento alle FARC, l'applicazione delle misure di congelamento dei fondi e del divieto di disponibilità di capitali e risorse economiche. La ratio è garantire un'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. Il regolamento è entrato in vigore immediatamente alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Sospensione, limitatamente alle FARC, delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 in materia di lotta al terrorismo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli operatori economici e a tutte le persone fisiche e giuridiche negli Stati membri, in quanto modifica un regime di misure restrittive dell'Unione direttamente applicabile. L'effetto della modifica riguarda esclusivamente le "Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" (FARC), per le quali sono sospese le misure di congelamento dei capitali e il divieto di mettere a disposizione capitali e risorse economiche. La misura opera nell'ambito della politica antiterrorismo dell'Unione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Sospensione delle misure restrittive per le FARC
Il regolamento (UE) 2016/1710 del Consiglio interviene sul regolamento (CE) n. 2580/2001, che attua la posizione comune 2001/931/PESC in materia di lotta al terrorismo. L'atto recepisce la decisione (PESC) 2016/1711 del 27 settembre 2016 e rende uniforme nell'Unione la sospensione delle misure restrittive relative alle FARC.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che la modifica si rende necessaria per garantire un'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. Il regolamento si colloca quindi nel quadro delle misure restrittive antiterrorismo dell'Unione e ne adegua l'ambito soggettivo con riferimento alle FARC.
Contenuto della modifica al regolamento (CE) n. 2580/2001
Il testo modifica l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 aggiungendo un nuovo paragrafo 4. Tale disposizione stabilisce che le misure previste dai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo sono sospese nei confronti delle "Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" (FARC).
In concreto, la sospensione riguarda:
- l'obbligo di congelare le attività;
- il divieto di mettere a disposizione capitali e risorse economiche.
Ambito soggettivo e portata pratica
La misura non abroga il regime sanzionatorio generale del regolamento n. 2580/2001, ma ne sospende l'applicazione limitatamente alle FARC. Per il resto, il quadro normativo antiterrorismo resta invariato. Per gli operatori economici, ciò significa che il trattamento restrittivo nei confronti di tale entità è temporaneamente sospeso nei limiti espressamente indicati dal nuovo paragrafo 4.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sospensione delle misure restrittive per le FARC
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2580/2001 è aggiunto il paragrafo 4, secondo cui le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese per quanto riguarda le "Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia" (FARC). La sospensione riguarda quindi sia l'obbligo di congelamento delle attività sia il divieto di mettere a disposizione capitali e risorse economiche.
Coordinamento con la decisione PESC 2016/1711
Il regolamento dà attuazione, sul piano del diritto derivato dell'Unione e con efficacia uniforme, alla decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC e sospende le misure restrittive nei confronti delle FARC.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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