Regolamento (UE) 2016/1727
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1727 della Commissione, del 27 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una determinata giornata, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione nell'ambito della disciplina dell'OCM agricola e del regime specifico per gli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono riportati in allegato per ciascun codice NC e, ove rilevante, per specifiche origini paesi terzi. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi indicati mediante il codice paese. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'OCM per gli ortofrutticoli. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1727: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. L'intervento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina specifica prevista per gli ortofrutticoli freschi e trasformati, con rinvio all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e contesto normativo
La Commissione precisa che il meccanismo dei valori forfettari all'importazione deriva dai criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. I valori sono calcolati quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili; per questo motivo l'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di una serie di ortofrutticoli identificati in allegato mediante codici NC. Per ciascun prodotto sono indicati i valori forfettari all'importazione applicabili, talvolta differenziati per paese di origine o provenienza. Il codice "ZZ" indica le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Contenuto dispositivi vo principale
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata sono quelli elencati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene importi espressi in EUR/100 kg per i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori distinti per le origini indicate (ad esempio MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, NZ, US, CN e ZZ).
Entrata in vigore e natura dell'atto
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio di calcolo
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il considerando precisa che i valori forfettari all'importazione sono fissati secondo i criteri previsti dal regolamento di esecuzione n. 543/2011, in attuazione degli esiti dell'Uruguay Round.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e per specifiche origini, includendo il codice ZZ per le altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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