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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1726

Regolamento (UE) 2016/1726 della Commissione, del 27 settembre 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco delle sostanze esenti da livelli massimi di residui specifici previsto dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Inserisce carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte, sulla base delle valutazioni EFSA e della qualifica di alcune di esse come sostanze di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'effetto pratico è l'eliminazione, per tali sostanze, dell'applicazione del limite di default di 0,01 mg/kg.

Modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo quattro sostanze per le quali non si applicano livelli massimi di residui specifici.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte, ai fini della disciplina dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica incide sull'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dell'Unione; il regolamento è inoltre rilevante ai fini SEE. Prima della modifica, per tali sostanze si applicava il valore di default di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, in quanto non incluse nell'allegato IV.

Modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per quattro sostanze

Il regolamento della Commissione del 27 settembre 2016 interviene sul sistema dei livelli massimi di residui di antiparassitari previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005. L'obiettivo è aggiornare l'allegato IV, che raccoglie le sostanze per le quali non è necessario fissare LMR specifici, alla luce delle valutazioni scientifiche e dello status regolatorio di alcune sostanze utilizzate in ambito fitosanitario.

Contesto normativo

Prima della modifica, carvone, fosfato diammonico, Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 e siero di latte non erano inclusi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Di conseguenza, per esse operava il valore di default di 0,01 mg/kg previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, in assenza di un livello massimo di residui specifico.

Valutazioni che giustificano l'intervento

La Commissione richiama diverse basi tecniche e normative:

  • per il carvone, l'EFSA ha concluso che è opportuno inserirlo nell'allegato IV, specificando la forma d-/l-carvone in rapporto di almeno 100:1;
  • il fosfato diammonico è approvato come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la Commissione richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2016/548;
  • per Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02, l'EFSA ha concluso in senso favorevole all'inserimento;
  • il siero di latte è anch'esso approvato come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la Commissione richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2016/560.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo in ordine alfabetico le quattro voci sopra indicate. L'effetto giuridico principale è l'esclusione di tali sostanze dall'applicazione del limite standard di 0,01 mg/kg, in quanto considerate sostanze per le quali non occorre fissare specifici livelli massimi di residui.

Entrata in vigore e portata giuridica

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica per operatori e professionisti

Per gli operatori della filiera agroalimentare e per i consulenti legali e fiscali che assistono imprese del settore, il provvedimento rileva perché sottrae le quattro sostanze al regime ordinario del limite di default, semplificando la verifica di conformità dei prodotti trattati o contenenti tali sostanze. Rimane tuttavia ferma la necessità di verificare la corretta qualificazione della sostanza e la corrispondenza esatta con le voci inserite nell'allegato IV.

Disposizioni principali

Inserimento nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone l'inserimento, in ordine alfabetico, delle voci "carvone" (d-/l-carvone in rapporto di almeno 100:1), "fosfato diammonico", "Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02" e "siero di latte" nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Per effetto di tale inserimento, per le sostanze indicate non si applica il limite generale di 0,01 mg/kg previsto in assenza di LMR specifici.

Motivazioni tecniche e regolatorie

I considerando precisano che EFSA ha ritenuto opportuno includere carvone e Saccharomyces cerevisiae ceppo LAS02 nell'allegato IV. Fosfato diammonico e siero di latte sono qualificati come sostanze di base approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009; la Commissione richiama inoltre i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/548 e 2016/560 come base per il loro inserimento.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitariagricoltura

Testo integrale

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