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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1728

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 della Commissione, del 27 settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

Normativa europea32016R1728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce come devono essere trattate le domande di titoli di importazione presentate nella settimana 8-14 settembre 2016 nell’ambito di determinati contingenti tariffari per lo zucchero. Per alcuni numeri d’ordine i quantitativi richiesti superano le quantità disponibili e vengono quindi applicati coefficienti di attribuzione; per altri le domande corrispondono alle quantità disponibili. Viene inoltre sospesa la presentazione di nuove domande fino al termine del periodo contingentale 2016/2017 per i contingenti interessati. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Fissa i coefficienti di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore dello zucchero presentate nell’8-14 settembre 2016 e sospende ulteriori domande per specifici contingenti tariffari.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall’8 al 14 settembre 2016, relative al periodo contingentale 2016/2017 e, in particolare, ai contingenti tariffari del settore dello zucchero indicati nell’allegato. Incide sugli operatori che chiedono titoli di importazione per i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4324, 09.4325, 09.4326, 09.4327, 09.4380 e 09.4390. Le ulteriori domande sono sospese fino alla fine del periodo contingentale per i numeri d’ordine per i quali ciò è espressamente indicato in allegato.

Fissazione del coefficiente di attribuzione e sospensione delle domande nel settore dello zucchero

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 della Commissione interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali per l’importazione di prodotti del settore dello zucchero aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009. La misura è adottata perché, per alcune domande presentate dall’8 al 14 settembre 2016 relative al sottoperiodo 1-31 ottobre 2016, i quantitativi richiesti superano le quantità disponibili, rendendo necessario ripartire i volumi e bloccare ulteriori richieste.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. I considerando richiamano anche il regolamento (CE) n. 1301/2006, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, per il calcolo del coefficiente di attribuzione. La finalità è garantire una gestione corretta ed efficace dei contingenti tariffari, evitando il superamento delle quantità disponibili e assicurando l’immediata operatività della misura.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall’8 al 14 settembre 2016, nel quadro del periodo contingentale 2016/2017. L’ambito materiale è limitato al settore dello zucchero e ai contingenti tariffari specificamente indicati nell’allegato, suddivisi tra:

  • "Zucchero concessioni CXL";
  • "Zucchero Balcani";
  • "Zucchero di importazione eccezionale";
  • "zucchero industriale".

Coefficienti di attribuzione

L’articolo 1 stabilisce che ai quantitativi oggetto delle domande si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato. Dall’allegato emerge che:

  • per il numero d’ordine 09.4320 (altri paesi terzi) il coefficiente è pari a 4,79785%;
  • per il numero d’ordine 09.4321 (India) il coefficiente è pari a 3,118762%. Per gli altri numeri d’ordine elencati nell’allegato non è indicato alcun coefficiente, segno che i quantitativi richiesti non eccedono le disponibilità oppure non richiedono attribuzione proporzionale.

Sospensione delle ulteriori domande

Il regolamento dispone la sospensione, fino alla fine del periodo contingentale 2016/2017, della presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d’ordine indicati come sospesi nell’allegato. In particolare, risultano sospesi:

  • 09.4319 (Cuba);
  • 09.4320 (altri paesi terzi);
  • 09.4321 (India). La sospensione opera per impedire il deposito di nuove domande oltre i limiti dei contingenti disponibili.

Dati dell’allegato

L’allegato distingue tre gruppi di contingenti:

  • Zucchero concessioni CXL: numeri d’ordine 09.4317 (Australia), 09.4318 (Brasile), 09.4319 (Cuba), 09.4320 (altri paesi terzi), 09.4321 (India);
  • Zucchero Balcani: numeri d’ordine 09.4324 (Albania), 09.4325 (Bosnia-Erzegovina), 09.4326 (Serbia), 09.4327 (ex Repubblica iugoslava di Macedonia);
  • Zucchero di importazione eccezionale e zucchero industriale: numeri d’ordine 09.4380 (eccezionale) e 09.4390 (industriale). Per i contingenti dei Balcani e per quelli relativi allo zucchero eccezionale e industriale non sono previsti coefficienti di attribuzione né sospensioni.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Coefficienti di attribuzione sulle domande presentate dall’8 al 14 settembre 2016

Ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall’8 al 14 settembre 2016 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato. Per i numeri d’ordine 09.4320 (altri paesi terzi) e 09.4321 (India) i coefficienti sono rispettivamente 4,79785% e 3,118762%. Per gli altri numeri d’ordine indicati con trattino in allegato non è previsto un coefficiente di attribuzione perché non vi è eccedenza rispetto alle quantità disponibili.

Sospensione di ulteriori domande di titoli di importazione

È sospesa fino alla fine del periodo contingentale 2016/2017 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d’ordine indicati nell’allegato come sospesi. La sospensione riguarda in particolare 09.4319 (Cuba), 09.4320 (altri paesi terzi) e 09.4321 (India), nonché i contingenti per cui l’allegato riporta espressamente la sospensione delle ulteriori domande.

Contingenti "Zucchero concessioni CXL"

Per il periodo contingentale 2016/2017, il regolamento disciplina le domande relative ai numeri d’ordine 09.4317 (Australia), 09.4318 (Brasile), 09.4319 (Cuba), 09.4320 (altri paesi terzi) e 09.4321 (India), presentate dall’8 al 14 settembre 2016.

Contingenti "Zucchero Balcani"

Per il periodo contingentale 2016/2017, l’allegato contempla i numeri d’ordine 09.4324 (Albania), 09.4325 (Bosnia-Erzegovina), 09.4326 (Serbia) e 09.4327 (ex Repubblica iugoslava di Macedonia), per i quali non risultano coefficienti di attribuzione né sospensioni di ulteriori domande.

Zucchero di importazione eccezionale e zucchero industriale

Per il periodo contingentale 2016/2017, l’allegato include anche i numeri d’ordine 09.4380 (eccezionale) e 09.4390 (industriale), senza coefficienti di attribuzione né sospensione di ulteriori domande.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato dello zuccherocontingenti tariffariimportazioniorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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