Regolamento (UE) 2016/1720
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1720 della Commissione, del 26 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell’allegato per specifici codici NC e origini dei paesi terzi, in applicazione dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica all'importazione nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati da specifici codici NC e, per ciascuno, da determinate origini/paesi terzi. Opera ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE sugli ortofrutticoli e riguarda gli importatori e le autorità doganali degli Stati membri. Non introduce esclusioni espresse, ma si limita ai prodotti e ai periodi per i quali il sistema del valore forfettario è previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1720: valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento fissa i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli freschi. Si colloca nel quadro della disciplina dell’OCM unica e della normativa di esecuzione del settore ortofrutticolo, che consente alla Commissione di aggiornare tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si richiama l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011, che disciplina la determinazione dei valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A. La Commissione evidenzia che il calcolo avviene ogni giorno feriale in funzione di dati giornalieri variabili.
Oggetto della disciplina
L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione ai fini del prezzo di entrata sono quelli riportati nell’allegato del regolamento. L’allegato contiene una tabella con i valori espressi in EUR/100 kg, differenziati per codice NC e origine del prodotto. Il codice "ZZ" indica "altre origini".
Prodotti e origini interessati
Sono interessati diversi ortofrutticoli identificati da specifici codici NC, tra cui:
- 0702 00 00
- 0707 00 05
- 0709 93 10
- 0805 50 10
- 0806 10 10
- 0808 10 80
- 0808 30 90
- 0809 30 10 e 0809 30 90
Per ciascuna voce, l’allegato indica valori distinti in funzione dell’origine, con codici di paesi terzi quali MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, NZ, US, CN, oltre al codice ZZ per le altre origini. I valori variano, ad esempio, tra 80,3 EUR/100 kg e 180,4 EUR/100 kg a seconda della combinazione prodotto/origine.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre il carattere vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato. L’allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per singoli codici NC e per le relative origini (codici paese e codice "ZZ" per "altre origini").
Base normativa e criterio di calcolo
Nei considerando si precisa che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dell’Uruguay Round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi elencati nell’allegato XVI, parte A, dello stesso regolamento. Si indica inoltre che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i valori per prodotto e origine
L’allegato elenca i valori forfettari per diversi prodotti ortofrutticoli, tra cui merci identificate dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, con differenziazione in base ai paesi di origine indicati mediante codici come MA, TR, AR, CL, UY, ZA, BR, NZ, US, CN e ZZ.
Come è indicizzato
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