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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1719

Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro armonizzato per l’allocazione della capacità interzonale a termine, con regole comuni per il calcolo della capacità, la piattaforma unica europea di allocazione, i diritti di trasmissione a lungo termine e le relative remunerazioni/compensazioni. Disciplina inoltre consultazione delle parti interessate, approvazione delle metodologie da parte delle autorità di regolamentazione e intervento dell’Agenzia in caso di disaccordo. L’obiettivo è favorire copertura del rischio, trasparenza, non discriminazione e un funzionamento efficiente del mercato elettrico interno. Le norme si integrano con il regolamento (UE) 2015/1222 e con il regolamento (CE) n. 714/2009.

Regolamento recante orientamenti dettagliati per l’allocazione della capacità interzonale a termine nei mercati elettrici UE, l’istituzione di una piattaforma unica europea di allocazione e le regole per diritti di trasmissione a lungo termine.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell’Unione, con esclusione dei sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi mediante interconnettori (art. 1, par. 2). Si applica a tutti i TSO operanti negli Stati membri interessati; se in uno Stato membro vi sono più TSO, lo Stato può ripartire tra essi gli obblighi derivanti dal regolamento (art. 1, par. 3). Può essere aperta, alle condizioni indicate, anche a gestori di mercato e TSO svizzeri, previo adeguamento sostanziale del diritto nazionale svizzero e accordo intergovernativo UE-Svizzera, con decisione della Commissione su parere dell’Agenzia (art. 1, parr. 4-5).

Regolamento (UE) 2016/1719: orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine

Il regolamento attua e completa il quadro del mercato interno dell’energia elettrica disciplinando in modo armonizzato l’allocazione transfrontaliera della capacità interzonale a termine. Esso mira a rafforzare la copertura del rischio per gli operatori di mercato, assicurare una formazione ordinata dei prezzi e garantire trasparenza, non discriminazione e coordinamento tra TSO, autorità di regolamentazione, Agenzia ed ENTSO-E.

Ambito e impianto generale

Il regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni dell’Unione, salvo i sistemi insulari non connessi mediante interconnettori (art. 1). Le norme si inseriscono nel sistema del regolamento (CE) n. 714/2009 e si coordinano strettamente con il regolamento (UE) 2015/1222, in particolare per quanto riguarda le metodologie di calcolo della capacità, il price coupling e le regole di convalida e gestione delle congestioni.

Obiettivi dell’allocazione a termine

L’articolo 3 individua gli obiettivi del regolamento: favorire scambi interzonali efficienti, migliorare il calcolo e l’allocazione della capacità, garantire accesso non discriminatorio, assicurare un trattamento equo di tutti i soggetti coinvolti, rendere ordinata l’allocazione e la formazione dei prezzi, aumentare la trasparenza delle informazioni e contribuire allo sviluppo efficiente del sistema elettrico europeo.

Adozione di metodologie, governance e consultazione

Il fulcro procedurale del regolamento è l’articolo 4, che affida ai TSO l’elaborazione dei termini e condizioni e delle metodologie, con approvazione delle autorità di regolamentazione. In caso di disaccordo, sono previste regole di voto a maggioranza qualificata e, se necessario, l’intervento dell’Agenzia entro sei mesi. Le proposte devono contenere calendario attuativo e impatto atteso, essere consultate con le parti interessate per almeno un mese e, una volta approvate, essere pubblicate salvo ragioni di riservatezza.

Calcolo della capacità a lungo termine

Gli articoli da 8 a 26 disciplinano la parte tecnica del calcolo. Le regioni di capacity calculation sono quelle già individuate dal regolamento 2015/1222. La capacità interzonale a lungo termine va calcolata con orizzonti almeno annuali e mensili, mediante una metodologia comune che può basarsi su approccio net transfer capacity o flow-based. Il regolamento richiede che siano considerate le incertezze tipiche degli orizzonti lunghi, che la metodologia sia compatibile con il day-ahead e l’intraday e che, ove si usi un’analisi di sicurezza multi-scenario, siano rispettati i requisiti di dati, margine operativo, limiti di sicurezza, GSK, contromisure, convalida e scenari comuni.

Processo operativo di calcolo e validazione

I responsabili del calcolo coordinato elaborano i risultati per ogni allocazione e li trasmettono ai TSO per la validazione. I TSO convalidano i valori per i rispettivi confini o elementi critici di rete e li ritrasmettono al calcolatore coordinato, che poi li invia alla piattaforma unica per l’esecuzione dell’asta. Le riduzioni della capacità già allocata sono coordinate: oltre le 48 ore prima del giorno di consegna si segue la procedura di lungo termine, mentre entro tale soglia si passa al processo day-ahead/intraday del regolamento 2015/1222.

Congruenza con le zone di offerta e rimborso

Le zone di offerta day-ahead e intraday valgono anche per il termine. Se un confine viene meno, i titolari dei diritti su quel confine hanno diritto al rimborso del prezzo inizialmente pagato. Questo meccanismo tutela gli operatori rispetto alle modifiche strutturali della geografia di mercato.

Tipologie di diritti e concezione regionale

Il regolamento prevede tre forme di diritti: diritti di trasmissione fisica, FTR-opzione e FTR-obbligazione. I TSO devono offrire capacità almeno annuale e mensile attraverso la piattaforma unica, potendo aggiungere altri orizzonti. Le regioni devono predisporre una concezione regionale, con calendario, tipo di prodotto, orizzonte, profilo e confini coperti; è inoltre esclusa la parallela allocazione, sullo stesso confine, di diritti fisici e FTR dello stesso tipo. È possibile riesaminare la scelta del tipo di prodotto, su iniziativa delle autorità o su impulso dell’Agenzia o dei TSO.

Diritti fisici, FTR, nomina e remunerazione

Per i diritti fisici il regolamento disciplina la facoltà di nomina, anche tramite controparti o terzi autorizzati, e il rimborso in caso di mancata nomina nei termini. I FTR-opzione danno diritto a remunerazione, mentre i FTR-obbligazione possono generare un pagamento o un incasso. La remunerazione dipende dallo spread di mercato o dal prezzo di aggiudicazione dell’asta day-ahead, secondo la modalità di allocazione della capacità sottostante.

Piattaforma unica di allocazione e partecipazione al mercato

La piattaforma unica europea è il perno operativo del sistema: gestisce registrazione, aste, settlement, garanzie, restituzioni, trasferimenti, pubblicazioni e interfacce dati. I TSO devono renderla operativa entro dodici mesi dall’approvazione della proposta di requisiti; per gli interconnettori a corrente continua è prevista una tempistica massima di ventiquattro mesi. Gli operatori di mercato possono partecipare solo se registrati e ammissibili; la piattaforma può sospendere o revocare la partecipazione in caso di violazioni contrattuali, senza pregiudicare gli obblighi già maturati.

Restituzione e trasferimento dei diritti

I titolari possono restituire i diritti a lungo termine per una successiva riallocazione, ottenendo un corrispettivo pari al prezzo dell’asta di riallocazione. Possono anche trasferire i diritti, in tutto o in parte, ad altri operatori ammissibili, con obbligo di comunicazione e conferma sulla piattaforma.

Irrevocabilità, riduzioni e forza maggiore

Prima del termine di irrevocabilità del day-ahead i TSO possono ridurre i diritti per rispettare i limiti di sicurezza operativa, con obbligo di motivazione pubblica e compensazione pari allo spread di mercato. È possibile introdurre un massimale alla compensazione, non inferiore alle rendite di congestione annuali o mensili rilevanti; se vi sono più interconnettori sul medesimo confine, la base può essere ripartita con approvazione regolatoria. In caso di forza maggiore, il TSO può ridurre i diritti in modo coordinato e il titolare riceve una compensazione pari al prezzo inizialmente pagato.

Costi, rendite di congestione e monitoraggio

Il regolamento disciplina la ripartizione delle rendite di congestione e dei costi di piattaforma, del calcolo coordinato e delle misure di garanzia dell’irrevocabilità. Le autorità di regolamentazione valutano i costi ragionevoli, efficienti e proporzionati, recuperabili tramite tariffe o meccanismi equivalenti. ENTSO-E svolge un ruolo di monitoraggio dell’attuazione, dell’accesso equo al mercato, dell’efficacia delle metodologie e dell’efficienza della piattaforma, con reporting periodico all’Agenzia.

Entrata in vigore

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (art. 64).

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e definizioni

L’atto disciplina l’allocazione della capacità interzonale nei mercati a termine, la metodologia comune per determinare la capacità interzonale a lungo termine, la piattaforma unica di allocazione e la restituzione/trasferimento dei diritti di trasmissione a lungo termine (art. 1, par. 1). Definisce, tra l’altro, allocazione di capacità a termine, diritti di trasmissione a lungo termine, piattaforma unica di allocazione, UIOSI, nomina, spread di mercato e regole di compensazione (art. 2).

Obiettivi e principi generali

Gli obiettivi includono scambi interzonali efficienti, accesso non discriminatorio alla capacità, trattamento equo di TSO, Agenzia, autorità di regolamentazione e operatori di mercato, trasparenza e affidabilità delle informazioni, nonché sostegno allo sviluppo efficiente del sistema elettrico UE (art. 3).

Adozione di metodologie e regole

I TSO elaborano e presentano per approvazione i termini, le condizioni e le metodologie richieste; sono previste regole di voto a maggioranza qualificata tra TSO in mancanza di consenso, differenti a seconda che la decisione sia unionale o regionale (art. 4, parr. 1-3). Le autorità di regolamentazione approvano le metodologie; se non vi è accordo interviene l’Agenzia entro sei mesi (art. 4, parr. 5-11). Le proposte devono includere calendario attuativo e impatto atteso e sono pubblicate sul web salvo riservatezza (art. 4, parr. 8 e 13).

Consultazione e riservatezza

L’Agenzia, con ENTSO-E, organizza la partecipazione delle parti interessate con riunioni periodiche (art. 5). I TSO consultano le parti interessate e le autorità nazionali per almeno un mese, a livello unionale, regionale o bilaterale a seconda del caso; le osservazioni devono essere considerate e motivatamente accolte o respinte (art. 6). Le informazioni riservate sono soggette a segreto professionale e possono essere usate solo per i fini del regolamento (art. 7).

Calcolo della capacità a lungo termine

Le regioni di calcolo della capacità sono quelle del regolamento (UE) 2015/1222 (art. 8). La capacità interzonale a lungo termine va calcolata per ciascuna allocazione con orizzonti almeno annuali e mensili (art. 9). La metodologia comune di calcolo va presentata entro sei mesi dall’approvazione della metodologia comune del regolamento 2015/1222; può basarsi su calcolo coordinato della capacità netta di trasmissione o su approccio basato sul flusso, con requisiti specifici per incertezze, sicurezza, GSK, contromisure e convalida (artt. 10-15). È prevista anche una metodologia per la suddivisione della capacità interzonale a lungo termine, coerente con i bisogni di copertura e non restrittiva della concorrenza (art. 16).

Modello comune di rete e dati di input

I TSO elaborano metodologie per la comunicazione dei dati di generazione e carico e per il modello comune di rete, integrando gli analoghi requisiti del regolamento 2015/1222 (artt. 17-18). Nelle regioni in cui si applica un’analisi di sicurezza basata su più scenari, i TSO elaborano scenari comuni e ciascun TSO applica i requisiti sul modello individuale di rete (artt. 19-20).

Processo di calcolo, validazione e riduzioni

Il processo di fusione dei modelli individuali di rete e le regole di funzionamento devono essere predisposti entro sei mesi dalle approvazioni pertinenti (art. 21). I responsabili del calcolo coordinato determinano la capacità interzonale a lungo termine, la suddividono secondo la metodologia dell’art. 16 e trasmettono i risultati ai TSO per convalida (artt. 23-24). Le riduzioni della capacità allocata oltre 48 ore prima del giorno di consegna sono coordinate; entro 48 ore si applicano invece le regole day-ahead/intraday del regolamento 2015/1222 (art. 25). È prevista una relazione biennale ENTSO-E sul calcolo e l’allocazione della capacità, con indicatori statistici e qualitativi e possibili raccomandazioni (art. 26).

Zone di offerta e diritto al rimborso

Le zone di offerta day-ahead e intraday si applicano anche al calcolo e all’allocazione a termine (art. 27, par. 1). Se un confine fra zone di offerta cessa di esistere, i titolari di diritti di trasmissione riferiti a quel confine hanno diritto al rimborso del prezzo inizialmente corrisposto (art. 27, par. 2).

Decisione sulla disponibilità di diritti a lungo termine

In linea generale i TSO rilasciano diritti di trasmissione a lungo termine, salvo decisione coordinata contraria delle autorità di regolamentazione del confine di offerta, sulla base di una verifica delle necessità di copertura dei rischi interzonali e del funzionamento dei mercati a termine (art. 30). Se non esistono diritti a lungo termine all’entrata in vigore del regolamento, la decisione sull’introduzione va adottata entro sei mesi (art. 30, par. 2). Se le autorità decidono di non rilasciare diritti o di mettere a disposizione altri prodotti di copertura, molte disposizioni del regolamento non si applicano a quel confine (art. 30, par. 7).

Concezione regionale dei diritti di trasmissione a lungo termine

La capacità può essere allocata come diritti di trasmissione fisica, FTR-opzione o FTR-obbligazione; i TSO devono offrire capacità almeno annuale e mensile e possono aggiungere altri orizzonti (art. 31, parr. 1-2). Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i TSO di ciascuna regione elaborano una proposta di concezione regionale, con calendario, tipo di diritti, orizzonte, profilo prodotto e confini coperti; in taluni Stati membri le autorità possono mantenere diritti fisici (art. 31, parr. 3-5). Non è consentita l’allocazione parallela di diritti fisici e FTR dello stesso tipo sul medesimo confine (art. 31, par. 6). È previsto un riesame su iniziativa delle autorità o su raccomandazione dell’Agenzia o richiesta congiunta dei TSO (art. 31, parr. 7-10).

Diritti fisici, FTR e remunerazione

I diritti fisici possono essere nominati dal titolare, in tutto o in parte; se non nominati entro i termini, il titolare può ottenere remunerazione (art. 32). I FTR-opzione danno diritto a remunerazione e i FTR-obbligazione possono comportare pagamento o incasso; per entrambi si applica il price coupling day-ahead (artt. 33-34). La remunerazione dipende dallo spread di mercato o, in caso di allocazione esplicita day-ahead, dal prezzo di aggiudicazione dell’asta giornaliera; possono rilevare i vincoli di allocazione introdotti nel day-ahead (art. 35).

Nomina dei diritti fisici

I TSO devono consentire ai titolari di diritti fisici, alle loro controparti o a terzi autorizzati di nominare i programmi di scambio, secondo regole che devono essere presentate entro dodici mesi dall’entrata in vigore e armonizzate progressivamente su tutti i confini interessati (art. 36). Le regole devono disciplinare almeno diritto di nomina, requisiti tecnici, procedura, tempi e formato (art. 36, par. 2).

Partecipazione, asta, garanzie e procedure alternative

La partecipazione alle aste o il trasferimento dei diritti è subordinata alla registrazione presso la piattaforma unica e al rispetto dei requisiti di ammissibilità, non discriminatori e trasparenti (art. 37). La piattaforma può sospendere o revocare il diritto di partecipazione in caso di violazione contrattuale, senza incidere sugli obblighi già sorti (art. 37, parr. 4-5). Le specifiche d’asta devono essere pubblicate prima di ciascuna allocazione e contenere almeno date di apertura/chiusura, capacità offerta, tipo di diritti, formato offerte, pubblicazione risultati e termine per contestazioni; le offerte sono riservate (art. 39). Il prezzo è determinato secondo il principio del prezzo marginale ed è espresso in euro/MW; se la domanda è inferiore o uguale all’offerta, il prezzo è zero (art. 40). Sono richieste procedure di fatturazione/autofatturazione e garanzie sufficienti (art. 41). Se l’allocazione non produce risultati, la procedura alternativa consiste nel rinvio della decisione, ferma la possibilità di soluzioni coordinate regionali (art. 42).

Restituzione e trasferimento dei diritti

I titolari possono restituire i diritti a lungo termine ai TSO per una successiva riallocazione, comunicandolo secondo le regole armonizzate; chi restituisce è remunerato al prezzo risultante dall’asta di riallocazione (art. 43). I diritti possono essere trasferiti, in tutto o in parte, ad altri operatori di mercato ammessi; i trasferimenti devono essere comunicati e confermati sulla piattaforma unica (art. 44).

Comunicazione dei risultati e informazione al mercato

La piattaforma comunica i risultati dell’allocazione ai TSO, agli operatori di mercato e ai titolari entro i termini delle specifiche d’asta e informa gli operatori sull’andamento e sui prezzi di equilibrio delle offerte (art. 45). Le procedure alternative si attivano se la piattaforma non produce le specifiche o i risultati entro i termini; gli operatori sono avvisati (art. 46). Devono essere pubblicate almeno specifiche d’asta, calendario indicativo, risultati, numero di partecipanti, elenco degli operatori ammissibili al trasferimento e recapiti della piattaforma; inoltre va resa disponibile una serie storica di almeno cinque anni (art. 47).

Piattaforma unica di allocazione

I TSO devono rendere operativa la piattaforma unica entro dodici mesi dall’approvazione della proposta di requisiti e istituzione, con possibile proroga fino a sei mesi in caso di ritardi da appalti pubblici; per gli interconnettori a corrente continua, l’allocazione avviene su un’unica piattaforma entro ventiquattro mesi (art. 48). La proposta di requisiti funzionali va presentata entro sei mesi dall’entrata in vigore e deve coprire, tra l’altro, confini, disponibilità tecnica, procedure, prodotti, orizzonti, algoritmi, garanzie, quadro contrattuale e interfacce dati (art. 49). La piattaforma svolge funzioni di registrazione, sportello unico, aste, settlement, cooperazione con camera di compensazione, procedure alternative, restituzione/trasferimento diritti e pubblicazione informazioni (art. 50).

Regole di allocazione armonizzate

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i TSO elaborano una proposta di regole armonizzate per i diritti fisici, FTR-opzione e FTR-obbligazione; i requisiti regionali e specifici per confine prevalgono sui requisiti generali una volta approvati (art. 51). Le regole devono contenere almeno definizioni, quadro contrattuale, UIOSI, descrizione dei prodotti, regole di nomina, ammissibilità, procedura di asta, requisiti finanziari, restituzione e trasferimento, irrevocabilità/compensazione e politiche di garanzia per FTR-obbligazione (art. 52).

Irrevocabilità, massimali e forza maggiore

Prima del termine di irrevocabilità del day-ahead, i TSO possono ridurre i diritti per garantire i limiti di sicurezza operativa; i titolari sono compensati dallo spread di mercato e la riduzione va motivata e resa pubblica (art. 53). I TSO possono proporre un massimale annuale o mensile alla compensazione, non inferiore alle rendite di congestione riscosse; per più interconnettori su uno stesso confine, la base può essere ripartita con approvazione regolatoria (art. 54). Se è previsto un massimale, vanno adottate regole di compensazione specifiche (art. 55). In caso di forza maggiore, la riduzione è coordinata, va pubblicato un avviso, la compensazione equivale all’importo inizialmente versato e il TSO deve minimizzare effetti e durata; se previsto dal diritto nazionale, l’autorità valuta la forza maggiore (art. 56).

Rendite di congestione e recupero costi

I TSO elaborano una metodologia di ripartizione delle rendite di congestione derivanti dall’allocazione a termine, coerente con l’art. 73 del regolamento 2015/1222 (art. 57). Le autorità di regolamentazione valutano i costi sostenuti dai TSO e recuperano quelli ragionevoli, efficienti e proporzionati tramite tariffe di rete o altri meccanismi idonei (art. 58). I costi di istituzione e gestione della piattaforma sono sostenuti congiuntamente dai TSO; la relativa ripartizione deve essere proposta entro sei mesi dall’entrata in vigore (art. 59). Regole specifiche disciplinano i costi del calcolo coordinato e quelli per garantire l’irrevocabilità e la remunerazione dei diritti (artt. 60-61).

Delega di mansioni e monitoraggio

Un TSO può delegare compiti a terzi se questi sono in grado di svolgerli almeno altrettanto efficientemente; il TSO resta comunque responsabile e deve assicurare accesso alle informazioni e adeguati accordi di riservatezza (art. 62). ENTSO-E monitora attuazione, accesso equo e trasparente, efficacia della suddivisione della capacità, relazione biennale e efficienza della piattaforma; entro sei mesi presenta un piano di monitoraggio all’Agenzia e mantiene una banca dati standardizzata delle informazioni richieste (art. 63).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 64).

Come è indicizzato

Materieenergia elettricamercato interno dell’energiatrasmissione transfrontalieracongestione della reteregolazione dei mercati energetici

Testo integrale

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