Regolamento (UE) 2016/1767
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1767 della Commissione, del 27 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Paška janjetina (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra ufficialmente la denominazione "Paška janjetina" come DOP nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia e l'assenza di opposizioni entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto è breve e ha natura esecutiva, limitandosi a disporre la registrazione e a fissarne l'entrata in vigore.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Paška janjetina" per una carne fresca ovina croata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Paška janjetina" e riguarda la sua registrazione come denominazione di origine protetta (DOP) nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; riguarda un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non disciplina altri settori né contiene esclusioni specifiche, se non il presupposto procedurale dell'assenza di opposizioni alla domanda pubblicata.
Registrazione della denominazione "Paška janjetina" come DOP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1767 della Commissione dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In base ai considerando, la domanda di registrazione della denominazione "Paška janjetina", presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e non sono state presentate opposizioni nei termini, consentendo così la registrazione della denominazione nel registro UE.
Presupposti procedurali della registrazione
La Commissione richiama l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla pubblicazione della domanda di registrazione, e l'articolo 51 del medesimo regolamento, relativo alla fase di opposizione. L'assenza di opposizioni notificate alla Commissione costituisce il presupposto per procedere alla registrazione della denominazione.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L'articolo 1 stabilisce che "Paška janjetina" è registrata come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione è associata a un prodotto classificato nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per gli atti di esecuzione di questo tipo, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Paška janjetina"
L'articolo 1 dispone che la denominazione "Paška janjetina" è registrata come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposto procedurale della registrazione
Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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