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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27376/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessori)

La controversia

La controversia riguardava un immobile sito in Monopoli, località Zingarello, del quale il tribunale aveva dichiarato l'acquisto per usucapione in favore di due soggetti e nei confronti della originaria proprietaria, poi succeduta dagli eredi ricorrenti. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provato che i possessori si erano occupati del fondo sin dal 1980 comportandosi come proprietari. In Cassazione gli eredi hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. e, inoltre, degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo: (a) che la stessa prospettazione degli attori mostrava un possesso derivante da un accordo familiare e non un possesso a titolo originario, con conseguente mancanza di prova dell'effettiva presa di possesso; (b) che la proprietaria aveva continuato a esercitare poteri dominicali, come la richiesta e il percepimento di aiuti comunitari per l'olio d'oliva, circostanza che escluderebbe il disinteresse o l'abbandono del bene e quindi l'animus possidendi utile all'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che l'accertamento del possesso ad usucapionem, della rilevanza delle prove e del decorso del tempo utile appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Ha poi affermato che, per usucapire, chi agisce deve provare corpus e animus; nella specie i giudici di merito avevano già accertato, sulla base di prove testimoniali e documentali, che i resistenti avevano esercitato dal 1980 attività corrispondenti al diritto di proprietà. La Corte ha escluso che fosse stata provata la disponibilità del bene in forza di un titolo di mero godimento o di un accordo obbligatorio, sicché non era stata vinta la presunzione di possesso ex art. 1141, comma 1, c.c. Ha inoltre chiarito che il semplice riconoscimento dell'altrui proprietà non basta a escludere il possesso utile all'usucapione, se non si traduce in una volontà inequivoca di attribuire il diritto al titolare; e che la domanda di aiuti comunitari sottoscritta dall'originaria proprietaria, essendo stata spiegata come riferibile alla sua intestazione formale del fondo, non costituiva atto di esercizio del diritto idoneo a interrompere il possesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    La disponibilità del bene fa presumere il possesso; per vincere la presunzione occorre provare che la detenzione derivi da un titolo che conferisce un diritto di godimento solo personale o da una convenzione obbligatoria.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione immobiliare richiede un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco e accompagnato dall'intenzione di tenere la cosa come propria, protratto per oltre venti anni.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per l'usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, compresi corpus e animus.

  • art. 2729 c.c.

    Il motivo sulla prova presuntiva è stato ritenuto infondato perché la valutazione delle prove appartiene al merito e, nella specie, non era stata fornita una prova idonea a superare gli accertamenti compiuti.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato in relazione all'interruzione dell'usucapione e al rinvio alle norme sulla prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato per affermare che solo un atto di esercizio del diritto da parte del titolare può interrompere l'usucapione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per le memorie depositate dalle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di usucapione, chi invoca l'acquisto deve provare tutti gli elementi costitutivi del possesso utile, non solo la disponibilità materiale del bene ma anche l'animus possidendi.
  • L'accertamento dell'esistenza del possesso, della sua continuità e della decorrenza del termine utile all'usucapione è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e congrua.
  • La mera consapevolezza o il riconoscimento dell'altrui proprietà non escludono, di per sé, il possesso utile all'usucapione; occorre una volontà inequivoca di riconoscere il diritto del proprietario o la prova che il bene sia stato detenuto in forza di un titolo personale.
  • Per vincere la presunzione di possesso derivante dalla disponibilità del bene occorre dimostrare che essa dipende da un titolo obbligatorio o personale, non essendo sufficiente una mera allegazione in tal senso.
  • Ai fini dell'interruzione dell'usucapione non basta un comportamento del proprietario che sia compatibile con la mera intestazione formale del bene; occorre un atto di effettivo esercizio del diritto idoneo a interrompere il possesso.
  • La continuità del possesso si valuta sulla base del comportamento del possessore e non della volontà contraria del proprietario; l'interruzione richiede invece un fatto esterno o un atto del titolare del diritto.

Come è indicizzato

MateriePossesso
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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