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Sentenza

Sentenza n. 7102/2026 - Roma, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 13004/P, notificato in data 24.11.2025; nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente;

Giustizia amministrativa202515139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha rilevato che la procura, redatta come scrittura privata autenticata in forma bilingue, non attestava né l’identificazione del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale né l’apposizione della firma in sua presenza. Il ricorrente aveva successivamente integrato la procura, con identificazione e nuova sottoscrizione dinanzi a un pubblico ufficiale, e aveva riproposto l’istanza cautelare; tuttavia, l’amministrazione ha ritenuto che tale integrazione non potesse sanare il vizio originario. È stata inoltre esclusa la rimessione in termini, non essendo configurabile un errore scusabile per un ricorso notificato dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha applicato l’art. 12 della l. 218/1995, secondo cui il processo svolto in Italia è regolato dalla legge italiana, e ha ritenuto applicabili al processo amministrativo gli artt. 83 c.p.c. e 2703 c.c. in materia di procura speciale e autenticazione della sottoscrizione. La procura non conteneva gli elementi necessari a comprovare l’identificazione del sottoscrittore e la firma apposta in presenza del pubblico ufficiale; pertanto, il difensore non risultava munito di valida procura. Ne è derivata, in senso giuridico, la mancanza della sottoscrizione del ricorso richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., con conseguente nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), e inammissibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. L’integrazione successiva della procura non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio, né ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., né mediante rimessione in termini. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 11/2025, secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso. È stata esclusa anche la sussistenza di un errore scusabile, trattandosi di ricorso successivo alla pubblicazione della pronuncia nomofilattica. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni e la prossimità temporale della decisione dell’Adunanza Plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 218/1995

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La procura utilizzata in un giudizio italiano è disciplinata dalla legge processuale italiana anche se rilasciata all’estero.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di valida procura speciale; la sottoscrizione giuridicamente rilevante è quella della parte legittimata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di procura speciale.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    È nullo il ricorso privo di sottoscrizione; il difetto di procura valida comporta la mancanza della sottoscrizione in senso giuridico.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    L’inammissibilità derivante dalla mancanza di una valida sottoscrizione del ricorso è rilevabile d’ufficio.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, requisito applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive

    L’autenticazione richiede sia l’accertamento preventivo dell’identità del sottoscrittore sia l’attestazione che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della sanatoria della procura invalida non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la struttura del rito amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche quando emerge un profilo decisivo di rito.

  • art. 73 c.p.a.

    Impone l’avviso alle parti della possibile definizione della controversia sulla base di una questione rilevata d’ufficio.

  • art. 55, comma 3, c.p.a.

    Disciplina la riproposizione dell’istanza cautelare notificata alle parti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve essere valida secondo la legge processuale italiana anche quando sia stata rilasciata all’estero; l’autenticazione della sottoscrizione richiede che risultino l’identificazione preventiva del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
  • La mancanza di una valida procura speciale comporta, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., la mancanza della sottoscrizione del ricorso in senso giuridico e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio.
  • Nel processo amministrativo l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile e non consente di sanare successivamente una procura inizialmente invalida o inesistente.
  • La procura nel processo amministrativo deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso; una procura integrata o rilasciata successivamente non sana il vizio originario dell’atto introduttivo.
  • Dopo la pubblicazione di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria che abbia chiarito il regime della procura processuale, non è configurabile errore scusabile per ricorsi successivamente notificati in violazione di tale disciplina, salvo oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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