Cassazione Penale, Ordinanza n. 33074/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12 febbraio 2025. Il primo motivo contestava la regolare citazione, sostenendo che l'atto era stato notificato al domicilio eletto anziché personalmente, nonostante l'interessato fosse all'epoca detenuto. Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che la questione sulla citazione non era stata dedotta nel modo dovuto né portata a conoscenza del giudice, mentre le censure sulle attenuanti generiche riproponevano doglianze già confutate in appello, e il profilo ex art. 131-bis non era stato formulato in grado di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla citazione perché non dedotte ritualmente e ha giudicato non scrutinabili quelle sulle attenuanti generiche, in quanto dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, oltre a rilevare che la questione sulla particolare tenuità del fatto non era stata proposta in appello.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è esaminabile in cassazione se la questione non è stata previamente formulata in sede di gravame.
art. 175 c.p.p.
non citato espressamente nel testo; non applicabile
Massime di principio
- La doglianza relativa alla regolare citazione o notificazione dell'imputato non può essere utilmente proposta in cassazione se la relativa eccezione non è stata tempestivamente sollevata nella sede propria e portata a conoscenza del giudice di merito.
- Le censure contro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili quando mirano solo a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello, specie se la motivazione impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta in appello.
- Quando il ricorso ripropone questioni di merito già esaminate e confutate dal giudice di appello, senza evidenziare specifici vizi di legittimità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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