L.R. Emilia-Romagna 17/2011
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina alcuni profili dei tributi regionali in Emilia-Romagna: autorizzazioni per la riscossione delle tasse automobilistiche, versamento cumulativo per i leasing, rateizzazione dei tributi regionali, modalità di accertamento delle violazioni, soglia minima dei crediti non riscossi, conferma delle aliquote IRPEF regionali dal 2012 e riversamento diretto di IRAP e addizionale IRPEF. Le regole sulla rateizzazione si applicano solo alle istanze successive all’entrata in vigore.
Norme in materia di tributi regionali
Norme in materia di tributi regionali in Emilia-Romagna
La legge regionale disciplina diversi aspetti della gestione e riscossione dei tributi regionali, con particolare attenzione alla tassa automobilistica, alla rateizzazione dei tributi, alle modalità di accertamento e al riversamento diretto di alcune entrate tributarie alla Tesoreria regionale.
Tasse automobilistiche: autorizzazioni alla riscossione
Le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche rilasciate alle agenzie di pratiche auto restano valide finché permangono i requisiti previsti dalla disciplina statale richiamata. Rimane comunque necessaria la verifica della validità e congruità della fidejussione richiesta.
- Se l’aumento dell’importo da garantire è inferiore al 10% della fidejussione già prestata, non è richiesta alcuna integrazione.
Leasing automobilistico e versamento cumulativo
Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, proprietarie del veicolo al PRA, possono versare cumulativamente la tassa automobilistica secondo modalità operative stabilite dal dirigente regionale competente. L’utilizzatore resta obbligato in solido con l’impresa concedente al regolare pagamento della tassa per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria.
Rateizzazione dei tributi regionali
La legge modifica la disciplina regionale del pagamento rateale dei tributi regionali, sostituendo il precedente schema di 30 rate mensili con un piano ordinario di 10 rate trimestrali. Viene inoltre chiarito che il riferimento al rateo mensile è sostituito dal riferimento a una rata. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con propria deliberazione:
- l’importo minimo delle rate;
- i casi in cui, in deroga al criterio generale, la rateizzazione è ammessa su base mensile;
- ogni altro aspetto attuativo.
Accertamento delle violazioni sulla tassa automobilistica
L’omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica, insieme alle sanzioni e agli accessori, è accertato ordinariamente mediante iscrizione a ruolo coattivo, reso esecutivo entro il termine previsto dalla normativa statale richiamata, secondo le regole della riscossione delle imposte sul reddito.
Soglia minima per l’estinzione del contenzioso
Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge, non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione quando l’importo dovuto per singolo credito non supera 16,53 euro, anche se il credito è composto solo da sanzioni o interessi.
- Se il credito supera tale soglia, si procede per l’intero ammontare.
- L’esclusione non opera se il credito deriva da violazioni ripetute per almeno un biennio degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
Addizionale IRPEF regionale
Le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF previste dalla normativa regionale richiamata sono confermate per l’anno d’imposta 2012 e per gli anni successivi, fino a nuova disposizione legislativa regionale, fermo restando il rispetto della normativa statale sopravvenuta.
Riscossione diretta di IRAP e addizionale IRPEF
Le somme riscosse dall’Agenzia delle Entrate a titolo di addizionale regionale IRPEF e di IRAP, nell’ambito di controlli, liquidazioni, accertamenti, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, devono essere riversate direttamente alla Tesoreria regionale tramite la convenzione da stipulare con la Regione. Tale riversamento comprende tributo, interessi e sanzioni.
Regime transitorio ed entrata in vigore
Le modifiche in materia di rateizzazione si applicano solo alle istanze presentate dopo l’entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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