L.R. Emilia-Romagna 19/2011
ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Emilia-Romagna il Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole e agroalimentari, integrato con SIAR e SIAN, per coordinare e valorizzare i controlli svolti dalle amministrazioni pubbliche. Prevede anche procedure semplificate tramite CAA e organizzazioni professionali agricole, oltre a norme sulla tracciabilità dei rifiuti. Il RUC entra a regime dopo una fase transitoria fino a 18 mesi, con ulteriore inserimento dei controlli ARPA/USL entro i 12 mesi successivi.
Registro unico dei controlli (RUC) in agricoltura e semplificazione amministrativa
Registro unico dei controlli e semplificazione in agricoltura
La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, un sistema unitario dei controlli sulle imprese agricole e agroalimentari e introduce strumenti di snellimento amministrativo per i procedimenti del settore. L’obiettivo è ridurre duplicazioni ispettive, migliorare il coordinamento tra amministrazioni e facilitare la gestione delle istanze attraverso soggetti intermedi accreditati.
Finalità del provvedimento
La Regione persegue due obiettivi principali: sviluppare un sistema informativo integrato dei controlli svolti sul territorio regionale e introdurre modalità di semplificazione procedimentale, anche tramite il silenzio assenso e la delega di attività istruttorie documentali ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
Registro unico dei controlli (RUC): istituzione e funzione
È istituito il Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali. Il registro è integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), e ha la funzione di raccogliere e rendere disponibili in modo coordinato le informazioni sui controlli eseguiti dalle amministrazioni competenti.
Contenuti e dati registrati nel RUC
Il RUC è un archivio informatizzato interconnesso con l’Anagrafe delle aziende agricole. Vi confluiscono, per ciascuna impresa, i dati identificativi, l’elenco dei controlli effettuati, l’amministrazione e l’agente preposti, la data e la tipologia del controllo, il procedimento amministrativo collegato, la scheda o il verbale, gli esiti e l’eventuale programmazione di visite in loco.
Nel registro sono ricomprese tutte le attività di verifica finalizzate a controllare:
- la dimensione e consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e colturali;
- il rispetto di norme ambientali e sanitarie;
- l’adempimento di prescrizioni, impegni e obblighi connessi ad aiuti, premi, contributi, regolazione dei mercati, certificazione delle produzioni, profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale.
Il RUC può contenere anche ulteriori dati relativi ad adempimenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza e sicurezza sul lavoro, acquisiti secondo le modalità previste dalla legge.
Amministrazioni coinvolte e responsabilità
L’implementazione del RUC avviene con i dati in possesso di Regione, Province, Comunità montane e Unioni di Comuni che esercitano funzioni amministrative in materia di agricoltura. Concorre inoltre AGREA, con i dati derivanti dai controlli delegati a soggetti pubblici. Partecipano attivamente anche ARPA e i servizi veterinari delle USL.
Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo svolte e della corrispondenza tra i dati/documenti posseduti e quelli inseriti nel RUC.
Standardizzazione dei controlli
La Regione promuove, d’intesa con gli enti coinvolti, la predisposizione di schede di rilevazione e controllo, procedure di verbalizzazione condivise e standard omogenei di verifica, per evitare ripetizioni inutili. Le modalità operative sono disciplinate con protocolli approvati dalla Giunta regionale.
Utilizzo delle risultanze dei controlli
Le amministrazioni utilizzano, nei procedimenti di rispettiva competenza, le risultanze registrate nel RUC. Prima di effettuare controlli in loco devono consultare il registro per verificare se le informazioni già presenti soddisfano le esigenze ispettive oppure per concordare un controllo integrato, restando ferma la titolarità dei singoli poteri amministrativi.
Gli esiti degli accertamenti possono essere utilizzati anche per attivare procedimenti di recupero o restituzione di aiuti, premi o erogazioni. Restano ferme le norme di settore e la disciplina sulle sanzioni amministrative regionali e statali.
Scambio dati e accesso alle informazioni
La Regione promuove accordi di collaborazione e scambio dati con altre pubbliche amministrazioni per integrare il RUC con ulteriori informazioni, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale.
Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le informazioni del RUC possono essere comunicate tra le amministrazioni del sistema e anche ad altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per finalità istituzionali di controllo.
Le imprese agricole e agroalimentari possono consultare la propria posizione nel RUC direttamente, tramite terzi o per il tramite di un CAA munito di delega scritta.
Ruolo della Regione e di AGREA
La Regione coordina i rapporti tra le amministrazioni coinvolte, individua con il supporto di AGREA i procedimenti da registrare e promuove azioni di semplificazione e miglioramento sulla base del monitoraggio dei controlli.
AGREA cura la gestione dell’archivio informatizzato, la conservazione storica delle registrazioni, l’aggiornamento tecnico-informatico, il monitoraggio dei dati e gli aspetti organizzativo-gestionali. Definisce, d’intesa con la Regione, le specifiche tecniche, i manuali operativi e le modalità di accesso all’archivio da parte delle amministrazioni e dei soggetti privati aventi titolo.
Semplificazione dei procedimenti tramite CAA
Per i procedimenti individuati dalla Giunta regionale, di competenza di Regione, Province, Comunità montane e Unioni di Comuni, è ammessa la presentazione delle istanze tramite i CAA. La deliberazione della Giunta stabilisce anche gli adempimenti istruttori a carico dei CAA e le relative condizioni.
Il provvedimento finale deve essere adottato entro il termine fissato per ciascun procedimento dalla deliberazione regionale; tale termine decorre dalla ricezione dell’istanza istruita dal CAA e non può comunque superare 180 giorni. Decorso il termine, l’istanza si intende accolta. La Giunta disciplina inoltre la certificazione della data di inoltro e dell’eventuale decorso dei termini.
Ulteriore semplificazione tramite organizzazioni professionali agricole
La Giunta regionale può individuare ulteriori procedimenti, relativi alle istanze e ai procedimenti dei soggetti che esercitano attività agricola, per i quali è ammessa la presentazione tramite le organizzazioni professionali agricole previste dalla normativa regionale.
Tracciabilità dei rifiuti in agricoltura
I concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani possono avvalersi delle organizzazioni professionali agricole o dei Consorzi fitosanitari provinciali per gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall’attività agricola, sulla base di una convenzione che regoli obblighi reciproci e inserimento dell’agricoltore nell’organizzazione del gestore.
La Regione deve emanare criteri specifici per garantire la tracciabilità del rifiuto e livelli più elevati di tutela ambientale e della salute, disciplinando anche l’accreditamento dei singoli agricoltori e le modalità di conferimento all’impianto assegnato entro il termine indicato nella comunicazione al gestore.
Entrata in vigore e regime transitorio
Dalla data di entrata in vigore della legge decorre un periodo transitorio non superiore a 18 mesi, durante il quale l’archivio del RUC viene attivato e implementato con i dati in possesso di Regione, Province, Comunità montane, Unioni di Comuni e AGREA, per i procedimenti di rispettiva competenza.
Nei 12 mesi successivi, previa adozione di appositi protocolli operativi, devono essere inseriti nel RUC anche i controlli effettuati da ARPA e USL. L’effettiva attivazione del RUC e della possibilità di utilizzare le informazioni in esso contenute, nonché eventuali ulteriori disposizioni applicative, sono stabilite con atto della Giunta regionale pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico regionale.
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