Cassazione Penale, Ordinanza n. 08718/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, per un fatto commesso a Cerignola il 16/05/2016, riducendo la pena a un anno di reclusione. Con il primo motivo ha censurato la mancata riqualificazione giuridica del fatto, lamentando che la decisione impugnata non avesse correttamente qualificato la condotta. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare il comportamento processuale e che la motivazione sarebbe stata insufficiente; il ricorso, tuttavia, non si confrontava in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata e riproponeva questioni già esaminate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione della sentenza di appello sulla impossibilità di procedere a una riqualificazione del fatto era adeguata e non specificamente censurata. Quanto alle attenuanti generiche, ha richiamato il principio secondo cui il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi e, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la sola incensuratezza non è sufficiente; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti penali e l'assenza di concreti elementi positivi, sicché la motivazione era congrua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Cassazione non entra nel merito della sua configurazione, ma prende atto della qualificazione già operata dal giudice di merito.
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche non sono dovute per il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali dell'imputato.
d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2008
la riforma ha superato la precedente logica di favore automatico per l'incensurato, rendendo necessaria la presenza di concreti elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice indichi l'assenza di elementi positivi e/o la presenza di precedenti penali; non è necessario un particolare approfondimento quando manchino dati favorevoli alla concessione.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza non costituisce di per sé un elemento sufficiente per ottenere le attenuanti generiche: il beneficio presuppone la presenza di concreti elementi positivi di meritevolezza.
- In sede di legittimità, la censura alla mancata riqualificazione del fatto deve confrontarsi con le ragioni giuridiche sviluppate nella sentenza di merito; in difetto, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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