Cassazione Civile, Ordinanza n. 19766/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2006-2015 da un revisore legale dei conti che svolgeva la propria attività inserito nella struttura organizzativa di una società terza, indicata come unico cliente, dalla quale aveva percepito compensi rilevanti. La commissione regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la sussistenza dell'autonoma organizzazione e affermando che l'onere di dimostrare il quid pluris gravasse sull'Ufficio. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduceva violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che il giudice di merito non avesse correttamente valutato la natura dell'attività del contribuente e, in particolare, il fatto che il professionista operasse come revisore nell'ambito di una società dotata di propria organizzazione. La resistente eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso "per quanto di ragione", cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto errata la motivazione della CTR nella parte in cui aveva posto a carico dell'Ufficio l'onere di provare che il valore aggiunto produttivo derivasse dalla struttura della società committente: trattandosi di domanda di rimborso IRAP, l'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo e quindi dell'autonoma organizzazione gravava sul contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione di norme di diritto
È il parametro processuale invocato per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata.
artt. 2 e 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Dettano il presupposto impositivo dell'IRAP e, secondo la Corte, richiedono l'accertamento dell'autonoma organizzazione quale elemento decisivo per stabilire l'assoggettamento o meno del professionista al tributo.
art. 2 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446
La Corte richiama il principio per cui il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale.
Massime di principio
- In tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale all'interno o a favore di una struttura organizzativa altrui non comporta automaticamente l'esclusione del tributo: occorre verificare in concreto se il professionista disponga di una propria autonoma organizzazione alla quale faccia ricorso per l'espletamento dell'attività.
- Nel giudizio di rimborso dell'IRAP già versata, l'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo, e quindi la mancanza di autonoma organizzazione, grava sul contribuente che chiede il rimborso, non sull'Amministrazione finanziaria.
- L'autonoma organizzazione manca solo se il professionista non sia responsabile di una struttura propria e non utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile né lavoro altrui in modo non occasionale.
- Per i professionisti che svolgano incarichi di sindaco, amministratore, revisore o funzioni analoghe, l'assoggettamento a IRAP dipende dall'accertamento in fatto della presenza di una struttura organizzativa personale, non essendo sufficiente il solo dato della collaborazione con una società o ente terzo.
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