Cassazione Penale, Sentenza n. 37470/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 13/04/2023 della Corte d'appello di Firenze (che confermava la condanna del 16/11/2017 del Tribunale di Grosseto per il reato di ricettazione) per violazione dell'art. 601 c.p.p.: il processo, fissato per l'udienza del 23/05/2022, fu rinviato a nuovo ruolo e poi trattato il 13/04/2023 senza che fosse stata rinnovata la notifica all'imputato detenuto della fissazione della nuova udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dall'esame degli atti e dall'accertamento dell'Ufficio Matricola della Casa Circondariale è emerso che il decreto che dispose il prosieguo all'udienza del 13/04/2023 non fu notificato al detenuto. L'omessa notificazione della citazione per l'udienza di prosieguo, dopo rinvio a nuovo ruolo, integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per il proseguimento del giudizio.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale norma violata in relazione alla mancata rinnovazione della notifica all'imputato detenuto per la nuova data d'udienza; la doglianza concerne la tutela della partecipazione dell'imputato al giudizio dopo il rinvio a nuovo ruolo.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama la nozione di nullità di ordine generale: l'omessa notifica dell'avviso di fissazione della nuova udienza rientra nelle ipotesi che comportano nullità assoluta degli atti successivi.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'omessa notificazione della citazione dell'imputato determina nullità assoluta e insanabile; la Corte ha applicato tale principio alla omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dopo rinvio a nuovo ruolo.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Consolidato orientamento secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza è equiparabile alla mancata citazione e integra nullità assoluta degli atti successivi.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019 (Sozzi)
Conferma ed estende il principio alla fattispecie del rinvio a nuovo ruolo: anche in questo caso l'omessa notifica del nuovo appuntamento processuale comporta la nullità assoluta.
Massime di principio
- Il rinvio d'ufficio a "nuovo ruolo" (diverso da una udienza fissata con data specifica) impone l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione della nuova udienza all'imputato e al difensore; l'omissione comporta nullità assoluta degli atti successivi.
- Per l'imputato detenuto la notifica all'istituto penitenziario (tramite gli strumenti previsti, es. PEC all'Ufficio Matricola) è essenziale: l'assenza di prova della notificazione può determinare l'annullamento della sentenza.
- La nullità per omessa notifica in questi casi è di ordine generale, assoluta e insanabile (art. 178 e 179 c.p.p.); non è sanabile con costituzioni successive e comporta l'annullamento degli atti anche se il rinvio è stato disposto per ragioni diverse dall'impedimento dell'imputato.
- In situazioni analoghe è opportuno che difesa e Uffici giudiziari verifichino e documentino la regolare notifica del decreto di rinvio; la parte interessata deve contestare tempestivamente ogni omissione documentabile.
- In caso di accertata omissione la Corte può annullare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione per il nuovo corso del giudizio.
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