Sentenza n. 5138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (sezione prima) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro la sanzione della perdita del grado per rimozione e la conseguente cessazione del rapporto di impiego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado il ricorrente aveva impugnato la determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza con cui gli era stata irrogata la perdita del grado per rimozione, unitamente agli atti dell'inchiesta disciplinare e ai pareri della linea gerarchica. Gli addebiti riguardavano il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di più donne di origine extracomunitaria, nonché attività di inquinamento probatorio. Erano stati dedotti, tra gli altri, la violazione della disciplina sui rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, la violazione dei criteri di proporzionalità della sanzione, la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare e il difetto di motivazione e di istruttoria. In appello è stato censurato esclusivamente il capo relativo alla tardività dell'avvio del procedimento disciplinare, con conseguente formazione del giudicato sugli altri capi. L'appellante sosteneva che il termine di 180 giorni per gli accertamenti preliminari decorresse dal 14 novembre 2018, data in cui il GICO della Guardia di Finanza aveva trasmesso alla Procura la comunicazione della notizia di reato ex art. 347 c.p.p., poiché già allora l'Amministrazione avrebbe avuto conoscenza completa dei fatti. Il Ministero sosteneva invece che gli atti d'indagine fossero coperti dal segreto investigativo e non potessero essere utilizzati in sede disciplinare prima del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il dies a quo del termine di 180 giorni previsto per gli accertamenti preliminari disciplinari non coincidesse con la trasmissione della notizia di reato alla Procura. Tale comunicazione descriveva un quadro investigativo ancora incompleto: sussistevano forti sospetti sul coinvolgimento del militare, ma erano necessarie ulteriori attività investigative, anche mediante acquisizione di tabulati, installazione di GPS e intercettazioni, per delineare compiutamente la condotta e individuare eventuali altri soggetti coinvolti. L'anticipata conoscenza da parte dell'interessato dell'attività investigativa avrebbe compromesso il segreto istruttorio e l'efficacia delle indagini. La conoscenza rilevante ai fini degli artt. 1040 e 1041 del d.P.R. 90/2010 deve quindi essere qualificata e sufficientemente completa; nel caso concreto essa è divenuta utilizzabile in sede amministrativa solo dopo il nulla osta della Procura. Da tale momento l'Amministrazione ha rispettato i termini per gli accertamenti preliminari, per la contestazione degli addebiti e per la conclusione del procedimento disciplinare. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio dell'autonomia temperata del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, escludendo la necessità di attendere la definizione del processo penale. Le spese del grado sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.
Il termine di 60 giorni decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari, purché questi siano stati svolti entro il termine regolamentare decorrente dalla conoscenza qualificata del fatto.
art. 1041, comma 1, lett. s), n. 6, d.P.R. 90/2010
Accertamenti preliminari disciplinari di stato: 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente.
La conoscenza del fatto rilevante per il decorso del termine deve essere qualificata e sufficientemente completa; la mera disponibilità di una notizia di reato contenente elementi ancora da approfondire non è sufficiente.
art. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, d.P.R. 90/2010
Gli accertamenti preliminari disciplinari di stato si concludono entro 180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente.
Il termine decorre dal momento in cui l'autorità competente dispone di una conoscenza completa e utilizzabile del fatto disciplinarmente rilevante, non dalla fase investigativa coperta da segreto.
art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata nel quadro dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale; il procedimento disciplinare può essere avviato anche durante la pendenza del procedimento penale, secondo il principio dell'autonomia temperata.
art. 329 c.p.p.
Gli atti dell'attività investigativa sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Il segreto investigativo impedisce di equiparare la trasmissione della notizia di reato alla conoscenza amministrativa completa e utilizzabile ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare, quando ulteriori indagini siano ancora in corso.
art. 1392, comma 1, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale ... deve essere instaurato ... entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili ... ovvero del provvedimento di archiviazione.
La disposizione distingue il procedimento disciplinare successivo alla definizione del processo penale da quello avviato a seguito di infrazione disciplinare; nel caso deciso è stata applicata la disciplina del comma 2.
Massime di principio
- Ai fini del decorso del termine per gli accertamenti preliminari disciplinari di stato, la conoscenza del fatto da parte dell'autorità competente deve essere qualificata, completa e concretamente utilizzabile per l'esercizio dell'azione disciplinare; non è sufficiente la mera trasmissione di una comunicazione di notizia di reato contenente sospetti e un quadro investigativo ancora da completare.
- Quando gli atti di indagine penale sono coperti dal segreto investigativo e ulteriori attività investigative risultano necessarie per delineare la condotta dell'incolpato o individuare altri soggetti coinvolti, il termine per gli accertamenti preliminari disciplinari non decorre dalla comunicazione della notizia di reato.
- Il rilascio del nulla osta dell'autorità giudiziaria all'utilizzo amministrativo degli atti d'indagine può costituire il momento dal quale l'Amministrazione acquisisce la conoscenza qualificata necessaria per l'avvio degli accertamenti preliminari disciplinari.
- Nel vigente ordinamento il procedimento disciplinare è autonomo, secondo un modello di autonomia temperata, rispetto al procedimento penale: l'avvio del procedimento disciplinare durante la pendenza del processo penale costituisce la regola, mentre la sospensione è eccezionale e richiede la particolare gravità della sanzione astrattamente applicabile e la particolare complessità dell'istruttoria, con indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →