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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13591/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorso riproponeva doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di secondo grado. La sentenza impugnata aveva negato le attenuanti valorizzando la gravità del fatto, desunta dalle modalità particolarmente minacciose della condotta durante la rapina, in cui la persona offesa era stata colpita con il calcio di una pistola e nel contempo era stato esploso uno sparo, nonché dalla fase successiva al fatto, alla presenza dei militari intervenuti, elementi ritenuti espressivi di una personalità negativa dell'imputato; da ciò era stata ritenuta congrua anche la pena inflitta in primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente respinte con motivazione esauriente e immune da vizi logici. Ha inoltre ribadito che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Ne consegue la definitività della decisione impugnata, con mantenimento della condanna e del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina delle attenuanti generiche; il loro diniego può essere motivato valorizzando gli elementi decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento dedotto dalla difesa.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale all'obbligo di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e priva di illogicità manifesta.
  • Nel giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche, il giudice di merito può fondare il diniego su uno o più elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione in modo espresso e analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • La gravità del fatto e le modalità esecutive particolarmente allarmanti della condotta possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche e sorreggere la valutazione sulla congruità della pena.
  • La reiterazione in sede di legittimità di doglianze di puro merito, già esaminate dal giudice di appello, non consente un nuovo sindacato della Corte di cassazione se la motivazione impugnata è logicamente coerente e completa.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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