Ordinanza n. 703/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) ordinanza dirigenziale n. 246 del 30.10.2025, 2)delibera commissariale n. 4 del 01.02.2024, 3) regolamento adottato con delibera commissariale n. 4 del 01.02.2024, 4) ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale che applica una sanzione pecuniaria nella misura massima edittale, oltre alla delibera commissariale e al regolamento presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un’ordinanza dirigenziale del 30 ottobre 2025, nonché la delibera commissariale del 1° febbraio 2024, il regolamento adottato con la medesima delibera e gli ulteriori atti connessi, presupposti o consequenziali. Ha lamentato l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima prevista dalla legge. Ai fini del fumus boni iuris, il TAR ha ritenuto necessario accertare la tipologia di edilizia residenziale pubblica cui afferiscono gli edifici interessati, disponendo a tal fine un’integrazione istruttoria a carico del Comune. Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha dedotto proprie condizioni economiche pregiudizievoli, fornendo un principio di prova mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà depositate in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza dirigenziale impugnata sub 1). La sospensione è stata disposta poiché, sul fumus boni iuris, è necessario acquisire chiarimenti documentati sulla tipologia di edilizia residenziale pubblica relativa agli edifici interessati, mentre il periculum in mora è stato ravvisato nelle condizioni economiche della ricorrente, supportate da un principio di prova mediante dichiarazioni sostitutive rese sotto responsabilità. Il Comune è stato onerato di depositare nel fascicolo telematico una relazione documentata su tali aspetti entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio di merito è stato rinviato alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento della tutela cautelare incidentale. La misura è stata concessa in presenza di un periculum in mora ravvisato nelle condizioni economiche della ricorrente e di un fumus da approfondire mediante istruttoria.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la legittimità dell’applicazione di una sanzione pecuniaria dipende dalla qualificazione giuridica o tipologica degli immobili interessati, il giudice può disporre un’apposita istruttoria a carico dell’amministrazione e, nelle more, sospendere l’efficacia dell’atto sanzionatorio.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio economico derivante dall’immediata esecuzione di una sanzione pecuniaria, quando le difficoltà economiche del destinatario siano dedotte e assistite almeno da un principio di prova mediante dichiarazioni sostitutive rese sotto responsabilità.
Come è indicizzato
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