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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33816/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione continuata in danno di Caiulo Andrea e Pellegrino Alessia: il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese (sostenendo che il racconto era stato reso quando le vittime erano state fermate per un'autovettura oggetto di furto e quindi con possibile interesse a mitigare le proprie responsabilità), lamentando discrasie tra dichiarazioni immediate e successive e tra le dichiarazioni delle due vittime, nonché richiamando l'annotazione dei Vigili del Fuoco e la testimonianza oculare sull'incendio dell'autovettura come elementi idonei ad escludere l'attribuzione del fatto al ricorrente

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione dell'attendibilità delle persone offese è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture. Ha altresì ribadito il consolidato principio (Sez. U, Bell'Arte) secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e intrinsecamente attendibili con idonea motivazione, possono da sole sostenere l'accusa. Nel caso concreto il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'attendibilità delle vittime (riscontri esterni quali il referto medico attestante percosse e le stesse ammissioni dell'indagato circa la richiesta dei 400 euro e dichiarazioni sul contatto telefonico che lo accusava di incendio), e aveva spiegato perché le annotazioni dei Vigili del Fuoco e la testimonianza sull'incendio non escludevano l'attribuzione dei fatti al ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, con rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter

Norme richiamate

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte richiama che le regole previste dall'art. 192, comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono legittimamente, se ritenute credibili e intrinsecamente attendibili con motivazione adeguata, sostenere da sole l'accertamento della responsabilità penale

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 (Rv. 278609)

    Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609

    Principio secondo cui l'attendibilità della persona offesa è questione di fatto e la Cassazione la sindaca solo in presenza di manifeste contraddizioni, congetture non fondate o regole generali prive di plausibilità

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte

    Consolidato indirizzo secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono costituire l'unico fondamento per la responsabilità penale purché sia fornita motivazione adeguata circa la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto, con standard più rigoroso rispetto al normale testimone

  • art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza (provvedimenti esecutivi e registrazioni formali)

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità delle persone offese è principalmente questione di fatto: la Cassazione interviene solo per manifeste contraddizioni o per motivazioni fondate su mere congetture.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e ritenute intrinsecamente attendibili, sostenere da sole l'accusa; tuttavia il giudice deve motivare in modo più penetrante rispetto alle dichiarazioni di un testimone ordinario.
  • In sede cautelare il requisito dei 'gravi indizi' può essere soddisfatto anche da testimonianze delle vittime quando sussistano motivazioni convincenti e, se presenti, riscontri esterni (es. referti medici, ammissioni dell'indagato) che le corroborino.
  • Le difese che si limitano a eccepire genericamente discrasie o possibili motivi di falsità senza indicare elementi specifici non sono efficaci in Cassazione; è necessario dimostrare contraddizioni rilevanti o l'esistenza di prove concrete che smentiscano il nucleo del racconto.
  • Annotazioni tecniche (es. dei Vigili del Fuoco) o testimonianze oculari che non escludono espressamente la responsabilità dell'indagato non sono, di per sé, sufficienti a sovvertire una valutazione motivata di attendibilità delle vittime.

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