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Sentenza

Sentenza del 31/10/2024 n. 2889 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, sostenendo che la presenza di apparecchiature illegittime (Totem) nel locale del contribuente aveva comportato una sottrazione di imposta. L'Agenzia ha contestato l'uso della sentenza penale di assoluzione come base per l'annullamento, affermando il principio del doppio binario di giurisdizione, secondo cui il giudizio penale e quello tributario sono distinti. Il contribuente ha difeso che le apparecchiature non consentivano vincite in denaro ma solo crediti per acquisti futuri, quindi non configuravano gioco d'azzardo.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Dogane, confermando la sentenza di primo grado. È stato riconosciuto che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per assenza del fatto ha efficacia di giudicato anche nel giudizio tributario, secondo il nuovo art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000 introdotto dal D.Lgs. 87/2024. Tale sentenza penale ha stabilito che le apparecchiature non configuravano gioco d'azzardo e che il fatto non sussiste. Pertanto, anche nel giudizio tributario si è ritenuto che i fatti non sussistono, legittimando l'annullamento dell'avviso di accertamento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 21-bis

    La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel processo tributario.

    La sentenza penale di assoluzione irrevocabile ha valore vincolante anche nel giudizio tributario sugli stessi fatti, impedendo di accertare l'esistenza del fatto in sede tributaria.

  • L. n. 401/1989, art. 4 comma 4

    Esclude dal divieto gli apparecchi per giochi promozionali e commercio elettronico che non prevedono vincite in denaro.

  • Codice penale, art. 718

    Riferibile solo ai videopoker, non ai totem in esame.

Massime di principio

  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata perché il fatto non sussiste, vincola anche il giudizio tributario, impedendo che l'amministrazione finanziaria accerti un fatto già escluso penalmente.
  • Il principio del doppio binario di giurisdizione non consente all'amministrazione tributaria di ignorare l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti.
  • La qualificazione dell'apparecchiatura come gioco d'azzardo o meno deve essere accertata in modo rigoroso, e in assenza di prova concreta della sua illiceità, non si può procedere ad accertamenti tributari basati su presunzioni o possibilità astratte.
  • La normativa più recente (D.Lgs. 87/2024) rafforza l'interferenza positiva tra giudizio penale e tributario, riconoscendo efficacia vincolante alle sentenze penali di assoluzione in ambito tributario.
  • In caso di assoluzione penale per fatto non sussistente, è opportuno compensare le spese processuali anche nel giudizio tributario collegato.

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