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Sentenza

Sentenza n. 3803/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento: - a) dell’ordinanza del COMUNE DI POZZUOLI – Dirigente Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio, n. 394 del 18/11/2022, Reg. Ufficiale 0093722 del 25/11/2022, notificata il 28.11.2022, con la quale si ordina al ricorrente di provvedere al ripristino, a propria cure e spesa e nel rispetto delle leggi vigenti, delle opere abusive e di qualsiasi altra opera abusivamente realizzate in Pozzuoli alla via -OMISSIS-, nel termine di 45 gg. dalla notifica (...) Inoltre sarà applicata la sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000,00 prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 D.P.R. 380/01 essendo opere abusive realizzate su aree di cui al comma 2 dell’art. 27 D.P.R. 380/01; - b) d’ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato;

Giustizia amministrativa202300936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino di un muro di contenimento abusivo, con applicazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Pozzuoli le aveva ordinato di ripristinare, a propria cura e spese, un muro in blocchi di lapilcemento, intervallato da pilastri e realizzato su terreno scosceso, di altezza variabile tra 0,80 e 4 metri e destinato a contenere un’area di circa 200 metri quadrati. L’opera era stata realizzata senza permesso di costruire in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ricadente anche in zona di protezione integrale e in area classificata dal PAI come a pericolosità moderata e rischio medio. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 27, 36 e 37 d.P.R. 380/2001, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento ed erroneità dei presupposti, sostenendo che l’intervento fosse diretto alla sicurezza e al contenimento del terreno, conforme agli strumenti urbanistici e paesaggistici e suscettibile di accertamento di conformità edilizia e paesaggistica. Con il secondo motivo la ricorrente ha sostenuto che il muro fosse un’opera pertinenziale o di manutenzione straordinaria, priva di autonomia funzionale e non soggetta a permesso di costruire. Con il terzo motivo ha dedotto che la presentazione, o la possibilità di presentazione, di istanze di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 avrebbe dovuto impedire la demolizione o determinare l’improcedibilità del ricorso. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con il quinto motivo ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione e compararlo con l’interesse privato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato anzitutto che la ricorrente non aveva documentato l’effettiva presentazione di alcuna istanza di accertamento di conformità edilizia o di compatibilità paesaggistica; pertanto non poteva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso né attribuirsi rilievo alle argomentazioni sulla potenziale sanabilità dell’opera. Ha poi escluso che la natura di muro di contenimento, la funzione di sicurezza o il rapporto di strumentalità con il terreno sottraessero l’intervento alla sanzione demolitoria: gli abusi realizzati in area paesaggisticamente vincolata sono soggetti alla misura ripristinatoria anche se l’intervento non richiedesse, secondo la prospettazione della ricorrente, il permesso di costruire ma fosse riconducibile a SCIA o CILA. Il giudice ha inoltre affermato che l’ordinanza di demolizione di opere abusive in area vincolata ha natura vincolata e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, né la comparazione tra interessi pubblici e privati, essendo sufficiente il ripristino della legalità violata. Per la medesima ragione non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione non avrebbe potuto determinare un esito diverso. Il Comune non si era costituito; il TAR ha comunque verificato la legittimità dell’ordinanza sulla base del suo contenuto. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il giudice richiama il comma 2 e l’art. 27 quale base del potere repressivo esercitato dal Comune.

    Gli interventi abusivi realizzati in area vincolata sono soggetti alla repressione demolitoria; il relativo potere ha natura vincolata e obbligatoria.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Il provvedimento impugnato richiama anche la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis.

    La sanzione pecuniaria è applicata unitamente all’ordine di ripristino secondo quanto indicato nell’ordinanza; la sentenza non sviluppa uno specifico esame autonomo della sua legittimità.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente prospettava la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità edilizia.

    La mera prospettazione della sanabilità non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione; occorre la prova dell’effettiva presentazione dell’istanza. Se presentata, la domanda rende l’ordine di demolizione inefficace fino alla definizione dell’istanza.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente lo invocava quale possibile fondamento della regolarizzazione dell’intervento, ma il giudice non ne accoglie la rilevanza nel caso concreto.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La ricorrente richiamava l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria.

    La possibilità astratta di ottenere la compatibilità paesaggistica non impedisce l’adozione dell’ordine demolitorio in assenza della prova della concreta presentazione dell’istanza; gli abusi in area vincolata restano assoggettati alla misura ripristinatoria.

  • artt. 7, 8, 9, 10 e 21-octies l. 241/1990

    La comunicazione di avvio e le garanzie partecipative non sono necessarie per l’ordinanza di demolizione di opere abusive in area vincolata, trattandosi di attività vincolata e non potendo la partecipazione modificare l’esito del procedimento.

  • art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs. 267/2000

    La disposizione è richiamata nell’ordinanza quale fondamento della competenza dirigenziale all’adozione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori comunali.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere abusive realizzate in area paesaggisticamente vincolata costituisce esercizio di potere vincolato e obbligatorio, sicché l’amministrazione non deve compiere una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né una comparazione con l’interesse del privato.
  • La natura di muro di contenimento, la funzione di sicurezza o il rapporto di strumentalità dell’opera con il fondo non escludono la sanzione demolitoria quando l’intervento abusivo è realizzato in area vincolata; la misura ripristinatoria può operare anche per opere eseguite in assenza o in difformità da SCIA o CILA, oltre che dal permesso di costruire.
  • La mera deduzione della potenziale sanabilità dell’opera non incide sull’ordine di demolizione: il privato deve provare l’effettiva presentazione dell’istanza di accertamento di conformità edilizia o di compatibilità paesaggistica. Solo la domanda concretamente presentata produce gli effetti previsti sulla procedura repressiva.
  • L’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio in area vincolata non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, poiché la natura vincolata dell’atto rende comunque inidonea la partecipazione del privato a determinare un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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