Cassazione Penale, Sentenza n. 4792/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo del detenuto Zagaria autorizzandolo a usare un lettore di compact disk nella propria cella senza limiti orari e ad acquistare ulteriori supporti musicali tramite l'Amministrazione o l'impresa di mantenimento. La Casa circondariale, il D.A.P. e il Ministero impugnavano tale decisione per violazione dell'art. 41-bis e della Circolare D.A.P. 02/10/2017 (art. 14), sostenendo che l'estensione dell'uso al periodo notturno comportava rischi di ordine e sicurezza, richiedeva risorse di controllo notturno non disponibili e che i supporti possono essere usati impropriamente; inoltre il D.A.P. rilevava che la regolazione delle modalita' di esercizio del diritto rientra nella discrezionalità amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza (e l'ordinanza del magistrato di sorveglianza), ritenendo che la questione (uso notturno del lettore CD) attenga alla regolazione delle modalita' di esercizio di un diritto e rientri nella sfera discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato l'incidenza organizzativa e le esigenze di sicurezza espresse dalla Casa circondariale, ha travalicato i limiti della giurisdizione sostituendosi alla gestione carceraria e non poteva riformare la decisione amministrativa salvo motivazione manifestamente irragionevole, che nel caso non sussisteva.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Rinvio alla disciplina del regime detentivo differenziato: legittima la regolazione amministrativa del possesso e uso di dispositivi e supporti da parte dei detenuti assoggettati al 41-bis, con possibilità di limitare modalita' operative quando necessario per ordine e sicurezza.
Circolare D.A.P. 02/10/2017, art. 14
La circolare autorizza il possesso di radio e televisione e limita l'acquisto di apparecchi di modico valore senza connessioni esterne; viene interpretata come base normativa per imporre restrizioni sulle tipologie e le modalita' d'uso di apparecchi e supporti nei reparti 41-bis.
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Consentono il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza per la tutela di diritti soggettivi del detenuto quando sussista un attuale e grave pregiudizio; la Corte ricorda che il rimedio tutela i diritti in senso sostanziale ma non le scelte discrezionali sulle modalita' di esercizio del diritto, purché non manifestamente irragionevoli.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra diritto sostanziale del detenuto e modalita' del suo esercizio: il diritto alla fruizione di contenuti puo' essere riconosciuto, ma le modalita' (es. orari, limiti tecnici) rientrano nella discrezionalita' dell'Amministrazione penitenziaria.
- Il giudice di sorveglianza puo' annullare misure amministrative solo se la regolazione delle modalita' e' manifestamente irragionevole o in contrasto con norme: non puo' sostituirsi alla gestione carceraria con valutazioni meramente organizzative.
- Le limitazioni fondate su ragioni di ordine e sicurezza, o su concrete esigenze organizzative (personale, controlli, rischio di uso improprio), devono essere prese in seria considerazione e adeguatamente motivate dall'Amministrazione per essere resistenti al sindacato giurisdizionale.
- In ricorsi analoghi occorre che il detenuto dimostri un "attuale e grave pregiudizio" al suo diritto; la mera preferenza per modalita' piu' comode non e' sufficiente per travalicare la discrezionalita' amministrativa.
- Per impugnare con successo restrizioni riguardanti dispositivi o materiali occorre produrre elementi concreti che dimostrino l'irragionevolezza o l'eccessiva compressione del diritto, e non solo argomentazioni astratte sul disagio personale.
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