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Sentenza

Sentenza del 19/01/2017 n. 87 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IVA - Fatture per operazioni inesistenti - Assoggettabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento relativi al 2006, contestando di non essere più soci dal 1988, l'imputazione alla società e ai soci di ricavi derivanti da operazioni inesistenti, la propria responsabilità quali soci accomandanti, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento e la validità della sottoscrizione degli atti. L'Agenzia sosteneva invece che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti comporta comunque l'obbligo di versare l'IVA indicata e che dalla fatturazione fittizia può presumersi un corrispondente vantaggio economico.

La decisione

La Commissione ha riunito i giudizi per connessione e ha accolto gli appelli dell'Agenzia, riformando le sentenze di primo grado che avevano annullato, in tutto o in parte, gli accertamenti. Ha ritenuto legittimo il recupero fiscale, poiché l'IVA è dovuta anche sulle fatture per operazioni inesistenti, indipendentemente dall'effettivo incasso, e i contribuenti non hanno fornito prova contraria circa il vantaggio economico presunto. Ha inoltre escluso che la sentenza civile del Tribunale di Torino potesse provare la cessazione della qualità di soci, non essendo l'Amministrazione parte di quel giudizio, e ha ritenuto valida la sottoscrizione degli avvisi effettuata mediante delega di firma. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

    L'IVA indicata in una fattura per operazioni inesistenti resta dovuta per l'intero importo esposto, anche se l'operazione non è stata realmente effettuata e l'imposta non è stata incassata.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata: Cass. pen. n. 44309/2013, Cass. pen. n. 39177/2008 e Cass. civ., sez. tributaria, n. 22680/2008

    La fatturazione fittizia ingenera una presunzione di corrispondente vantaggio economico, dato che tali comportamenti non verrebbero posti in essere se mancasse la prospettiva di un fine di lucro.

    L'emissione di fatture inesistenti può fondare una presunzione di vantaggio economico per l'emittente; spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e documentata.

Massime di principio

  • L'emissione di una fattura per un'operazione inesistente non elimina gli obblighi IVA: l'imposta indicata può essere richiesta anche senza effettivo incasso.
  • Quando l'Amministrazione dimostra l'emissione di fatture fittizie, può presumere un vantaggio economico collegato alla condotta; il contribuente deve superare tale presunzione con elementi probatori specifici.
  • Una sentenza civile resa in un giudizio al quale l'Amministrazione finanziaria non ha partecipato non vincola automaticamente il giudice tributario né prova, da sola, la cessazione della qualità di socio.
  • La qualità di socio e la relativa fuoriuscita devono essere dimostrate con documentazione idonea e opponibile; la mera dichiarazione di aver ceduto la partecipazione può non essere sufficiente.
  • La delega di firma non trasferisce la titolarità del potere amministrativo: l'atto resta imputabile al dirigente delegante e la sottoscrizione è valida se la delega è regolare.

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