Sentenza del 19/01/2017 n. 28 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma - Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio - Attività Stradali soggetto passivo - Attività stradali di un ente pubblico e di operatori privati - Distorsioni della concorrenza di notevole rilievo - Esistenza di potenziale concorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'IVA dell'attività della NRA consistente nel consentire l'accesso a due strade nazionali mediante pagamento di un pedaggio. L'amministrazione tributaria sosteneva che il mancato assoggettamento della NRA avrebbe determinato distorsioni della concorrenza di notevole rilievo rispetto agli operatori privati che gestivano altre strade a pedaggio. La NRA contestava tale impostazione, sostenendo di agire quale pubblica autorità e di non essere in concorrenza effettiva o potenziale con tali operatori, poiché le strade servivano esigenze diverse e l'ingresso di privati nel mercato non era realisticamente possibile senza l'autorizzazione e l'intervento della stessa NRA.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA non si applica quando non esiste una concorrenza reale, effettiva o potenziale tra l'ente pubblico e gli operatori privati. La mera presenza di operatori privati sul mercato non è sufficiente: occorrono elementi di fatto, indizi obiettivi e un'analisi economica che dimostrino una possibilità effettiva di concorrenza e una distorsione di una certa importanza. Nel caso concreto, la NRA operava in forza di un regime giuridico proprio, conservava la responsabilità ultima della rete stradale e gli operatori privati non potevano entrare nel mercato alle stesse condizioni senza autorizzazione pubblica. Pertanto, la NRA non doveva essere considerata soggetto passivo IVA per tale attività. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma
Gli enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, salvo che il non assoggettamento provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza.
L'esenzione degli enti pubblici che agiscono come pubbliche autorità costituisce la regola. L'assoggettamento IVA è un'eccezione, applicabile solo quando sia dimostrata una concorrenza effettiva o potenziale e una distorsione concorrenziale significativa.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1
Sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
La disposizione stabilisce la regola generale di imponibilità delle attività economiche, dalla quale l'articolo 13 introduce una disciplina speciale per gli enti pubblici che agiscono in veste di pubblica autorità.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 9
Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente, un'attività economica.
La gestione di infrastrutture dietro corrispettivo può costituire attività economica; tuttavia, per gli enti pubblici, occorre verificare anche se l'attività è svolta in quanto pubblica autorità ai sensi dell'articolo 13.
Roads Act 1993, articoli 17, 57, 58, 61 e 63
La NRA è responsabile della pianificazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade nazionali e può istituire sistemi di pedaggio, fissarne i limiti e affidare a terzi la riscossione.
Il quadro legislativo dimostrava che la NRA operava nell'esercizio di poteri e responsabilità pubbliche specifiche, non disponibili agli operatori privati alle medesime condizioni.
Massime di principio
- La presenza di operatori privati che svolgono un'attività analoga non dimostra automaticamente l'esistenza di concorrenza rilevante ai fini IVA.
- Per assoggettare a IVA un ente pubblico che agisce come pubblica autorità occorre provare sia una concorrenza effettiva o potenziale, sia una distorsione di concorrenza di una certa importanza.
- La concorrenza potenziale deve essere concreta e realistica, fondata su elementi oggettivi e su un'analisi del mercato; una possibilità teorica o astratta di ingresso non è sufficiente.
- La valutazione deve riguardare l'attività concretamente esercitata e le condizioni giuridiche ed economiche in cui essa è svolta, non la mera somiglianza formale con l'attività dei privati.
- Quando l'ente pubblico dispone di poteri esclusivi, assume responsabilità pubbliche inderogabili e gli operatori privati possono operare solo previa autorizzazione dell'ente, può mancare una situazione di concorrenza ai sensi dell'articolo 13.
- In casi analoghi, l'amministrazione tributaria deve fornire prove concrete della sostituibilità dei servizi, della possibilità reale di ingresso nel mercato e dell'impatto concorrenziale del mancato assoggettamento.
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