Sentenza del 19/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Biella
Irap - Limiti di responsabilità del socio accomandante - Soci accomandanti e irrogazione delle sanzioni - Valutazione della colpevolezza dei soci accomandanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità degli accomandanti non può essere affermata in via automatica sulla base della loro qualità di soci o della mera percezione del maggior reddito societario. Per irrogare loro sanzioni occorrono effettivi riscontri della partecipazione alla gestione della società o altre prove concrete dell'elemento soggettivo della violazione. In assenza di tali elementi, la contestazione sanzionatoria nei loro confronti non è giustificata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda i limiti della responsabilità patrimoniale e sanzionatoria dei soci accomandanti. Essi rispondono, in linea generale, soltanto entro il limite della quota di capitale conferita e degli eventuali successivi aumenti sottoscritti. In quanto meri percettori pro quota del reddito societario accertato, non possono essere considerati automaticamente colpevoli delle violazioni commesse dalla società o dal socio accomandatario. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, la colpevolezza deve essere valutata concretamente con riferimento alla loro effettiva partecipazione all'attività societaria. Il semplice controllo dell'esattezza dei bilanci non dimostra, da solo, una partecipazione alla gestione né una responsabilità sanzionabile.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La colpevolezza richiesta per l'applicazione delle sanzioni tributarie deve essere valutata individualmente e non può essere desunta automaticamente dalla qualità di socio accomandante o dalla sola imputazione pro quota del reddito societario.
Codice civile, disciplina della società in accomandita semplice
Il socio accomandante, salvo che intervenga nella gestione in violazione dei propri limiti, mantiene una responsabilità patrimoniale limitata alla quota conferita e non risponde automaticamente delle obbligazioni o delle violazioni imputabili alla società o al socio accomandatario.
Cassazione civile, sentenza n. 16069/2010
Il mero controllo dell'esattezza dei bilanci da parte del socio accomandante non costituisce, da solo, prova sufficiente della partecipazione alla gestione o della colpevolezza nelle violazioni tributarie; sono necessari riscontri effettivi o ulteriori elementi probatori.
Massime di principio
- La qualità di socio accomandante non comporta automaticamente la responsabilità per le violazioni fiscali della società o del socio accomandatario.
- Il maggior reddito imputato per trasparenza al socio accomandante non prova, da solo, la sua colpevolezza ai fini delle sanzioni.
- Le sanzioni tributarie richiedono una valutazione personale e concreta dell'elemento soggettivo, fondata su comportamenti effettivamente riferibili al singolo socio.
- Il semplice esame o controllo dei bilanci non equivale necessariamente a un'attività di gestione e non basta, da solo, a dimostrare la responsabilità dell'accomandante.
- Per superare il limite di responsabilità dell'accomandante occorrono prove specifiche di ingerenza nella gestione, di esercizio di poteri gestori o di altra condotta concretamente collegata alla violazione.
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