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Sentenza

Sentenza del 19/01/2017 n. 4 - Comm. Trib. II grado di Trento

Sentenza di primo grado portante riunione di plurimi procedimenti - appello - entità del C.U.T. - determinazione del contributo in ragione del valore di ciascun atto impugnato - sommatoria dell'ammontare dei singoli contributi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la quantificazione del C.U.T. dovuto per la proposizione dell'appello avverso una sentenza di primo grado che aveva riunito più procedimenti. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la riunione processuale imponesse il pagamento di un unico contributo, mentre la tesi accolta ritiene che il contributo debba essere calcolato separatamente in relazione a ciascun atto impugnato e al tributo accertato per ciascuno di essi.

La decisione

Il giudice ha stabilito che il C.U.T. in appello deve essere determinato sommando gli importi dovuti per ciascun atto impugnato, anche quando i relativi procedimenti siano stati riuniti in primo grado. La riunione non modifica l'autonomia degli atti impositivi ai fini della determinazione del contributo. È stato inoltre ritenuto che l'art. 1, comma 598, lettera a), della legge n. 147 del 2013 abbia natura interpretativa e confermativa dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992; pertanto, la sua applicazione retroattiva non contrasta con l'art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000. La contestazione del contribuente, quindi, non è stata accolta.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992

    La disposizione è interpretata nel senso che il contributo unificato tributario deve essere rapportato al valore della singola controversia e, in presenza di più atti impugnati, deve essere calcolato per ciascun atto.

  • Art. 1, comma 598, lettera a), della legge n. 147 del 2013

    La norma ha natura interpretativa e confermativa della disciplina previgente; per questo può applicarsi anche a situazioni anteriori senza introdurre una disciplina sostanzialmente nuova.

  • Art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La retroattività della norma interpretativa sul C.U.T. non è stata ritenuta incompatibile con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente.

Massime di principio

  • La riunione di più procedimenti tributari non comporta, di per sé, il pagamento di un solo contributo unificato: ai fini del C.U.T. occorre considerare ciascun atto impugnato.
  • In appello, quando sono contestati più atti impositivi autonomi, il contributo deve essere calcolato in base al valore del tributo riferibile a ciascun atto e poi sommato.
  • La connessione o trattazione congiunta delle cause incide sull'organizzazione del processo, ma non necessariamente elimina l'autonomia fiscale e processuale dei singoli atti impugnati.
  • Una norma qualificata come interpretativa può essere applicata retroattivamente, purché si limiti a chiarire una disciplina già esistente e non introduca un obbligo realmente nuovo.

Testo integrale

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